Art. 22.
1.  Al  fine  di  individuare  nelle  circoscrizioni della Camera dei
deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica
l'articolo  56,  quarto  comma,  della Costituzione, fermi restando i
collegi  uninominali  di  ciascuna  circoscrizione  gia'  definiti in
applicazione della legge elettorale vigente.
2.  Al  fine  di  individuare  nelle regioni i seggi del Senato della
Repubblica  da  attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i
commi  terzo  e  quarto  dell'articolo  57  della Costituzione, fermi
restando  i  collegi uninominali di ciascuna regione gia' definiti in
applicazione della legge elettorale vigente.
 
          Nota all'art. 22, comma 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  56, comma 4 della
          Costituzione:
              "La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
          salvo  il  numero  dei  seggi assegnati alla circoscrizione
          Estero,  si  effettua  dividendo  il  numero degli abitanti
          della  Repubblica,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
          generale   della   popolazione,   per   seicentodiciotto  e
          distribuendo  i  seggi  in  proporzione alla popolazione di
          ogni  circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
          piu' alti resti".
          Nota all'art. 22, comma 2:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 57, commi 3 e 4 della
          Costituzione:
              "3.  Nessuna  regione  puo' avere un numero di senatori
          inferiore  a  sette;  il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
          uno.
              4.  La  ripartizione  dei  seggi  fra le regioni, fatto
          salvo  il  numero  dei  seggi assegnati alla circoscrizione
          Estero,   previa   applicazione   delle   disposizioni  del
          precedente   comma,   si   effettua   in  proporzione  alla
          popolazione   delle   regioni,  quale  risulta  dall'ultimo
          censimento  generale, sulla base dei quozienti interi e dei
          piu' alti resti".