Art. 23.
1.  I  cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1,
comma  1,  partecipano  alla  richiesta  di  indizione dei referendum
popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  7, primo comma, dopo le parole: "di un comune della
Repubblica",  sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini
italiani  residenti  all'estero  di  cui  alla  legge  in  materia di
esercizio  del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani residenti
all'estero";
b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "ovvero,  per  i cittadini italiani residenti all'estero, la
loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali  dell'anagrafe  unica  dei
cittadini italiani residenti all'estero";
c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente:    "Per   i   cittadini   elettori   residenti   all'estero
l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente";
d)  all'articolo  8,  sesto  comma,  primo  periodo,  dopo le parole:
"elettorali dei comuni medesimi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero,
per  i  cittadini  italiani  residenti all'estero, la loro iscrizione
nell'elenco  dei  cittadini italiani residenti all'estero di cui alla
legge  in  materia  di  esercizio  del  diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero";
e)  all'articolo  50,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole:
"nonche',   per   i   cittadini  italiani  residenti  all'estero,  le
disposizioni  della legge in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero".
 
          Nota all'art. 23, comma 1:
              -   Per   il  testo  degli  articoli  75  e  138  della
          Costituzione si veda nella nota all'art. 1, comma 1.
          Nota all'art. 23, comma 2:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 7, 8 e 50 della
          legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti
          dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
          popolo), come modificati dalla presente legge:
                "Art. 7. - Al fine di raccogliere le firme necessarie
          a  promuovere  da  almeno  500.000  elettori  la  richiesta
          prevista dall'art. 4, i promotori della raccolta, in numero
          non  inferiore  a  dieci,  devono  presentarsi,  muniti  di
          certificati  comprovanti  la  loro  iscrizione  nelle liste
          elettorali  di un comune della Repubblica o nell'elenco dei
          cittadini  italiani  residenti all'estero di cui alla legge
          in  materia  di esercizio del diritto di voto dei cittadini
          italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte
          di cassazione, che ne da' atto con verbale, copia del quale
          viene rilasciata ai promotori.
              Di  ciascuna iniziativa e' dato annuncio nella Gazzetta
          Ufficiale del giorno successivo a cura dell'ufficio stesso;
          in   esso   vengono  riportate  le  indicazioni  prescritte
          dall'art. 4.
              Per  la  raccolta delle firme devono essere usati fogli
          di  dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno
          dei  quali  deve  contenereall'inizio  di  ogni facciata, a
          stampa   o   con  stampigliatura,  la  dichiarazione  della
          richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal
          citato art. 4.
              Successivamente   alla   pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  dell'annuncio  di  cui  al  primo comma, i fogli
          previsti  dal  comma  precedente devono essere presentati a
          cura   dei   promotori,   o  di  qualsiasi  elettore,  alle
          segreterie   comunali   o  alle  cancellerie  degli  uffici
          giudiziari.  Il  funzionario  preposto agli uffici suddetti
          appone  ai  fogli  il  bollo  dell'ufficio,  la  data della
          propria  firma  e  li restituisce ai presentatori entro due
          giorni dalla presentazione".
              "Art.  8. - La richiesta di referendum viene effettuata
          con  la  firma  da  parte  degli  elettori dei fogli di cui
          all'articolo precedente.
              Accanto  alle  firme debbono essere indicati per esteso
          il   nome,   cognome,   luogo   e   data   di  nascita  del
          sottoscrittore  e  il  comune  nelle  cui  liste elettorali
          questi   e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini  italiani
          residenti   all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste
          elettorali   dell'anagrafe  unica  dei  cittadini  italiani
          residenti all'estero.
              Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio
          o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui
          circoscrizione  e'  compreso  il  comune  dove e' iscritto,
          nelle   liste   elettorali,  l'elettore  la  cui  firma  e'
          autenticata,   ovvero   dal  giudice  conciliatore,  o  dal
          segretario  di  detto  comune.  Per  i  cittadini  elettori
          residenti  all'estero l'autenticazione e' fatta dal console
          d'Italia    competente.    L'autenticazione   deve   recare
          l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere anche
          collettiva,  foglio  per foglio; in questo caso, oltre alla
          data,  deve  indicare  il  numero  di  firme  contenute nel
          foglio.
              Il  pubblico  ufficiale che procede alle autenticazioni
          da'  atto  della  manifestazione  di volonta' dell'elettore
          analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
              Per  le  prestazioni  del  notaio, del cancelliere, del
          giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti
          gli  onorari  stabiliti  dall'art.  20, comma quinto, delle
          testo  unico  delle  leggi  per l'elezione della Camera dei
          deputati,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  e  dalla  tabella  D
          allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.
              Alla  richiesta di referendum debbono essere allegati i
          certificati,  anche  collettivi,  dei  sindaci  dei singoli
          comuni,  ai  quali  appartengono  i  sottoscrittori, che ne
          attestano  la  iscrizione nelle liste elettorali dei comuni
          medesimi   ovvero,   per  i  cittadini  italiani  residenti
          all'estero,  la  loro  iscrizione nell'elenco dei cittadini
          italiani  residenti all'estero di cui alla legge in materia
          di  esercizio  del  diritto  di voto dei cittadini italiani
          residenti  all'estero.  I  sindaci  debbono rilasciare tali
          certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta".
              "Art.  50.  -  Per  tutto  cio' che non e' disciplinato
          nella  presente  legge si osservano, in quanto applicabili,
          le  disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione
          della  Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonche',
          per   i   cittadini   italiani   residenti  all'estero,  le
          disposizioni  della  legge  in  materia  di  esercizio  del
          diritto   di   voto   dei   cittadini   italiani  residenti
          all'estero".