Art. 25.
1.  Per  tutto  cio' che non e' disciplinato dalla presente legge, si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni del testo unico
delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni.