Art. 26.
1.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1,
lettera  b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di attuazione della presente legge.
2.  Lo  schema  di  regolamento  di  cui al comma 1 e' trasmesso alla
Camera  dei  deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso
sia  espresso,  entro  sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
parere  delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente
tale  termine  il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere
parlamentare.
 
          Nota all'art. 26, comma 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali".