Art. 27. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo Visto, il Guardasigilli: Castelli