Art. 27.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 27 dicembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremaglia,  Ministro  per  gli italiani
                              nel Mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli