Art. 3.
1.  Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari"
si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 3:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  della  legge
          24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni:
              "Art. 29. - Agli effetti della applicazione delle norme
          del   presente  titolo,  l'espressione  "uffici  consolari"
          comprende i consolati generali di 1a categoria, i consolati
          di  1a  categoria,  i  vice  consolati di 1a categoria e le
          agenzie    consolari   di   1a   categoria.   Le   relative
          circoscrizioni  comprendono  quelle  degli uffici consolari
          che  saranno  ad  essi  aggregati  con decreto del Ministro
          degli  affari  esteri. Nei Paesi della Comunita' in cui non
          esistono   gli  uffici  consolari  di  1a  categoria  sopra
          indicati,  le  funzioni  elettorali  previste  dal presente
          titolo sono svolte dalle ambasciate".