Art. 3. 1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni: "Art. 29. - Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di 1a categoria, i consolati di 1a categoria, i vice consolati di 1a categoria e le agenzie consolari di 1a categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunita' in cui non esistono gli uffici consolari di 1a categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate".