Art. 4.
1.  In  occasione  di  ogni  consultazione elettorale l'elettore puo'
esercitare  l'opzione  per  il  voto in Italia di cui all'articolo 1,
comma   3,   dandone   comunicazione   scritta   alla  rappresentanza
diplomatica  o  consolare  operante nella circoscrizione consolare di
residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto
per la scadenza naturale della legislatura.
2.  In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di
referendum popolare, l'elettore puo' esercitare l'opzione per il voto
in  Italia  entro  il  decimo  giorno successivo alla indizione delle
votazioni.
3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  comunica, senza ritardo, al
Ministero   dell'interno   i  nominativi  degli  elettori  che  hanno
esercitato  il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei
commi  1  e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le
votazioni  in  Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi
degli  elettori  che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia
ai  comuni  di  ultima  residenza  in  Italia.  I  comuni adottano le
conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
le   rappresentanze   diplomatiche  e  consolari,  sulla  base  delle
istruzioni  impartite  a tale fine dal Ministero degli affari esteri,
informano,  con apposita comunicazione, l'elettore della possibilita'
di  esercitare  l'opzione  per  il  voto  in  Italia  specificando in
particolare  che l'eventuale opzione e' valida esclusivamente per una
consultazione  elettorale o referendaria e che deve essere esercitata
nuovamente in occasione della successiva consultazione.
5.  L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia
per  la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla
data  di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il
sessantesimo   giorno   dalla  ricezione  della  comunicazione,  alla
rappresentanza  diplomatica o consolare operante nella circoscrizione
consolare  di  residenza  e  comunque  entro il 31 dicembre dell'anno
precedente   a   quello  previsto  per  la  scadenza  naturale  della
legislatura.