Art. 5.
1.  Il  Governo,  mediante  unificazione dei dati dell'anagrafe degli
italiani  residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a
realizzare  l'elenco  aggiornato  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero  finalizzato  alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte  secondo  le  ripartizioni  di  cui  all'articolo  6, per le
votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2.  Sono  ammessi  ad  esprimere  il  proprio  voto  in Italia solo i
cittadini  residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3.