Art. 6.
1.  Nell'ambito  della  circoscrizione  Estero  sono  individuate  le
seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a)  Europa,  compresi  i territori asiatici della Federazione russa e
della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2.  In  ciascuna  delle  ripartizioni  di cui al comma 1 e' eletto un
deputato  e  un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra
le  stesse  ripartizioni  in  proporzione  al  numero  dei  cittadini
italiani  che  vi  risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5,
comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.