Art. 7.
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di convocazione
dei  comizi  elettorali,  e'  istituito  l'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione  Estero  composto da tre magistrati, dei quali uno con
funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.