Art. 9.
1.  I  commi  secondo  e  terzo dell'articolo 7 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Le  cause  di  ineleggibilita'  di  cui al primo comma sono riferite
anche  alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite
presso corrispondenti organi in Stati esteri.
Le  cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non
hanno   effetto  se  le  funzioni  esercitate  siano  cessate  almeno
centottanta  giorni  prima  della data di scadenza del quinquennio di
durata della Camera dei deputati.
Per  cessazione  dalle  funzioni si intende l'effettiva astensione da
ogni   atto  inerente  all'ufficio  rivestito,  preceduta,  nei  casi
previsti   alle   lettere   a),  b)  e  c)  del  primo  comma  e  nei
corrispondenti  casi  disciplinati  dal  secondo comma, dalla formale
presentazione   delle   dimissioni   e,   negli   altri   casi,   dal
trasferimento,  dalla  revoca  dell'incarico o del comando ovvero dal
collocamento in aspettativa".
 
          Nota all'art. 9, comma 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del testo unico delle
          leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo  1957,  n.  361,  e successive modificazioni, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  7 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e
          legge  16 maggio  1956,  n.  493,  art.  2).  - 1. Non sono
          eleggibili:
                a) i deputati regionali o consiglieri regionali (2);
                b) i presidenti delle giunte provinciali;
                c) i  sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
          20.000 abitanti;
                d) il  capo e vice capo della polizia e gli ispettori
          generali di pubblica sicurezza;
                e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
                f)   il  rappresentante del Governo presso la regione
          autonoma  della  Sardegna  il Commissario dello Stato nella
          Regione  siciliana, i commissari del Governo per le regioni
          a  statuto  ordinario,  il  commissario  del Governo per la
          regione   Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente  della
          Commissione  di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
          i  commissari  del  Governo  per  le  province  di Trento e
          Bolzano,  i  prefetti  e  coloro  che  fanno  le veci nelle
          predette cariche;
                g) i   viceprefetti   e   i  funzionari  di  pubblica
          sicurezza;
                h) gli   ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli
          ufficiali  superiori  delle Forze armate dello Stato, nella
          circoscrizione del loro comando territoriale.
              2.  Le  cause  di ineleggibilita' di cui al primo comma
          sono  riferite  anche alla titolarila' di analoghe cariche,
          ove  esistenti,  rivestite  presso corrispondenti organi in
          Stati esteri.
              (2)  La  Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno -
          28  luglio  1993,  n.  344,  ha dichiarato l'illegittimita'
          costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).
              2-bis  Le  cause  di ineleggibilita', di cui al primo e
          secondo  comma, non hanno effetto se le finzioni esercitate
          siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
          scadenza   del  quinquennio  di  durata  della  Camera  dei
          deputati.
              3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva
          astensione  da  ogni  atto  inerente all'ufficio rivestito,
          preceduta,  nei  casi previsti alle lettere a), b) e c) del
          primo  comma,  dalla formale presentazione delle dimissioni
          e,  negli  altri  casi,  dal  trasferimento,  dalla  revoca
          dell'incarico  o  del  comando  ovvero  dal collocamento in
          aspettativa.
              4.  L'accettazione  della  candidatura comporta in ogni
          caso  la  decadenza  dalle  cariche  di  cui  alle predette
          lettere a), b) e c).
              5.  Il  quinquennio  decorre  dalla  data  della  prima
          riunione  dell'Assemblea,  di  cui  ai  secondo  comma  del
          successivo art. 11.
              6.  In caso di scioglimento anticipato della Camera dei
          deputati,  le  cause di ineleggibilita' anzidette non hanno
          effetto  se  le  funzioni  esercitate siano cessate entro i
          sette  giorni  successivi  alla  data  di pubblicazione del
          decreto  di  scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica italiana.