Art. 9. 1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa".
Nota all'art. 9, comma 1: - Si riporta il testo dell'art. 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 2). - 1. Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali (2); b) i presidenti delle giunte provinciali; c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. 2. Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarila' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno - 28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a). 2-bis Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e secondo comma, non hanno effetto se le finzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. 3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. 4. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). 5. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui ai secondo comma del successivo art. 11. 6. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.