Art. 2. 
                           Targhe di prova 
  1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma
1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente
una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la  relativa
autorizzazione,  recante  una  sequenza  di  caratteri   alfanumerici
corrispondente  al  numero  dell'autorizzazione  medesima.  Per   gli
autotreni o autoarticolati, la targa e' applicata  posteriormente  al
veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano  le  sanzioni
previste dall'articolo 100, comma  13,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare,
senza oneri per lo Stato, la  produzione  e  la  distribuzione  delle
targhe di prova ai soggetti esercenti attivita' di consulenza per  la
circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti
dallo stesso Ministero.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede alla omologazione  delle  apparecchiature  per  la
produzione delle targhe di prova. E' consentito  un  unico  esemplare
della targa per ogni autorizzazione. 
  3.  La  targa  e'   composta,   nell'ordine,   da   due   caratteri
alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque  caratteri  alfanumerici.
Il fondo della targa e' bianco.  Il  colore  dei  caratteri  e  della
lettera "P" e' nero. I caratteri alfanumerici e la lettera  "P"  sono
realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1  millimetri  di  un
supporto metallico piano in lamiera di alluminio  dello  spessore  di
1,00  ±  0,05  millimetri  ricoperto  di  pellicola  retroriflettente
autoadesiva. 
  4. Le dimensioni della targa ed il formato dei  relativi  caratteri
sono quelli previsti nella figura allegata al  presente  regolamento.
Il modello e' depositato presso il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  determina  con  decreto
l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo  101,  comma  1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso  in  cui  la
targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto  1991,  n.
264. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti agli articoli 100 e 101 del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  si  veda  nelle  note
          all'art. 4. 
              - La legge 8 agosto  1991,  n.  264,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  21  agosto   1991,   n.   195,   reca:
          "Disciplina   dell'attivita'   di   consulenza    per    la
          circolazione dei mezzi di trasporto.".