Art. 3. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa. 2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione. 3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata. 4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa. 6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.