Art. 3. 
Smarrimento,    sottrazione,     deterioramento     e     distruzione
    dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa 
  1.   In   caso   di   smarrimento,   sottrazione   o    distruzione
dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne  fa  denuncia  entro
quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne  prendono  formalmente
atto e ne rilasciano ricevuta,  e  provvede  alla  distruzione  della
relativa targa. 
  2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia,  chiede
il rilascio di una nuova autorizzazione. 
  3. In caso  di  deterioramento  dell'autorizzazione,  il  titolare,
previa distruzione della relativa targa, chiede il  rilascio  di  una
nuova   autorizzazione   e,   contestualmente,   restituisce   quella
deteriorata. 
  4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa,  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  5. In caso di distruzione della targa,  il  titolare  provvede,  ai
sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo  esemplare.
Allo stesso modo provvede in  caso  di  deterioramento  della  targa,
previa distruzione della stessa. 
  6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al  comma
2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa  smarrita  o
sottratta, provvede alla sua distruzione.