Art. 4.
                             Abrogazioni
  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) gli  articoli  98,  commi  1  e 2, e 100, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    b) l'articolo  254,  l'articolo  256, comma 3, le figure III 4/o,
III  4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le
lettere  l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo
III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495,  le  lettere  b),  d),  i)  ed  l),  del paragrafo 1, punto 1.3,
dell'appendice  XIII  al titolo III, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  2.  All'articolo  100,  comma  7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, le parole: ", di prova" sono soppresse.
  3.  All'articolo  100,  comma 13, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  le parole "le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono
sostituite dalle seguenti "le disposizioni dei commi 5 e 10".
  4.   L'articolo   101,   comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e'  abrogato  per  la parte
incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.
  5.  All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  nella rubrica, le parole ", di prova" sono
soppresse.
  6.  All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495:
    a) nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse;
    b) al comma 1, alinea, le parole ", di prova" sono soppresse;
    c) al  comma  1,  lettera  d),  le  parole  "targhe  prova  degli
autoveicoli e loro rimorchi;" sono soppresse;
    d) al   comma   1,  lettera  e),  le  parole  "targhe  prova  dei
ciclomotori  e  dei  motoveicoli,  delle  macchine  agricole  e delle
macchine operatrici" sono soppresse.
  7.  All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495:
    a) al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le
stesse" sono soppresse;
    b) al comma 1, la lettera b) e' soppressa.
  8.  All'appendice  XIII  al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del
decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le
parole ", in prova" sono soppresse.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 24 novembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Scajola, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  18  gennaio  2002  Ministeri
istituzionali, registro n. 1, foglio n. 135
 
          Note all'art. 4:
              - Per  i  riferimenti  all'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 98 e 100 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo
          codice  della  strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio   1992,   n.  114,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal regolamento che qui si pubblica:
              "Art.  98 (Circolazione di prova). - 1. (Comma abrogato
          dal decreto qui pubblicato).
              2.(Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
              3.  Chiunque  adibisce  un  veicolo  in circolazione di
          prova   ad   uso   diverso   e'   soggetto   alla  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
          La  stessa  sanzione si applica se il veicolo circola senza
          che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione
          o un suo dipendente munito di apposita delega.
              4.  Se  le  violazioni  di  cui  al comma 3 superano il
          numero  di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento
          di  una  somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a
          lire   unmilionesedicimilacentoquaranta;   ne  consegue  in
          quest'ultimo  caso  la  sanzione  amministrativa accessoria
          della  confisca  del  veicolo, secondo le norme del capo I,
          sezione II, del titolo VI.".
              "Art.    100    (Targhe   di   immatricolazione   degli
          autoveicoli,  dei  motoveicoli  e  dei  rimorchi). - 1. Gli
          autoveicoli   devono   essere   muniti,   anteriormente   e
          posteriormente,   di   una   targa  contenente  i  dati  di
          immatricolazione.
              2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
          una targa contenente i dati di immatricolazione.
              3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione.
              4.  I  rimorchi  e  i  carrelli  appendice, quando sono
          agganciati   ad   una   motrice,   devono   essere   muniti
          posteriormente   di  una  targa  ripetitrice  dei  dati  di
          immatricolazione della motrice stessa.
              5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
          caratteristiche rifrangenti.
              6.   (Comma   abrogato   dal  regolamento  che  qui  si
          pubblica).
              7.   Nel   regolamento  sono  stabiliti  i  criteri  di
          definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
          di riconoscimento.
              8.  Nel  regolamento  e' stabilito il marchio ufficiale
          che  le  targhe  di  ogni  tipo,  con  esclusione di quelle
          ripetitrici, devono portare.
              9.  Il  regolamento  stabilisce per le targhe di cui al
          presente articolo:
                a) i   criteri   per   la   formazione  dei  dati  di
          immatricolazione;
                b) la collocazione e le modalita' di installazione;
                c) le   caratteristiche   costruttive,  dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione.
              10.   Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e'
          vietato  apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
          creare equivoco nella identificazione del veicolo.
              11.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e
          4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una   somma   da   lire   centoventisettemilaventi  a  lire
          cinquecentottomilasettanta.
              12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
          propria   o   contraffatta   e'   punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
          milioni a lire dodici milioni.
              13.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma        da       lire       trentottomilacento       a
          centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
              14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o  altera  targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale.
              15.  Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
          la  sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro della
          targa   non   rispondente   ai   requisiti  indicati.  Alle
          violazioni   di  cui  al  comma  12  consegue  la  sanzione
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
          di  reiterazione  delle  violazioni, la sanzione accessoria
          della  confisca  amministrativa  del veicolo. La durata del
          fermo  amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
          tale  sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
          della  targa.  Si  osservano  le  norme  di  cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  101  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
              "Art.  101  (Produzione,  distribuzione, restituzione e
          ritiro delle targhe). - 1. La produzione e la distribuzione
          delle  targhe  dei  veicoli  a motore o da essi rimorchiati
          sono  riservate  allo  Stato. Il Ministro dei trasporti con
          proprio  decreto,  sentiti  il  Ministro  del  tesoro  e il
          Ministro  delle  finanze,  stabilisce  il prezzo di vendita
          delle  targhe  comprensivo del costo di produzione e di una
          quota  di maggiorazione  da  destinare  esclusivamente alle
          attivita'  previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei
          trasporti,  con proprio decreto, di concerto con i Ministri
          del  tesoro  e  dei  lavori pubblici, assegna annualmente i
          proventi   derivanti   dalla   quota   di maggiorazione  al
          Ministero  dei  lavori  pubblici nella misura del venti per
          cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura
          dell'ottanta   per   cento.   Il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato  ad adottare, con propri decreti, le necessarie
          variazioni di bilancio.
              2.   Le   targhe   sono   consegnate  agli  intestatari
          dall'ufficio   della   Direzione  generale  della  M.C.T.C.
          all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
              3.  Le  targhe  del  veicolo e il relativo documento di
          circolazione  devono  essere  restituiti  all'ufficio della
          Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato
          non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal
          rilascio del documento stesso.
              4.  Nel  caso  di mancato adempimento degli obblighi di
          cui  al  comma  3, l'ufficio della Direzione generale della
          M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,
          provvede,  tramite  gli  organi di Polizia, al ritiro delle
          targhe e della carta di circolazione.
              5.  Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe
          per  autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il
          fatto  non  costituisce reato, alla sanzione amministrativa
          del      pagamento     di     una     somma     da     lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
              6.  La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
          amministrativa  accessoria  della  confisca  delle  targhe,
          secondo  le  norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 256 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
          modificato dal regolamento che qui si pubblica:
              "Art.  256  (Art.  100  cod. str.) - (Definizione delle
          targhe    di    immatricolazione,    ripetitrici    e    di
          riconoscimento).   -   1.   Agli   effetti   del   presente
          regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
                a) quelle  posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
          di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
                b) quelle  posteriori  dei  rimorchi, di cui all'art.
          100, comma 3, del codice;
                c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art.
          100, comma 2, del codice;
                d) quelle    posteriori   delle   macchine   agricole
          semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
                e) quelle  posteriori  dei  rimorchi agricoli, di cui
          all'art. 113, comma 3, del codice;
                f) quelle   posteriori   delle   macchine  operatrici
          semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
                g) quelle   posteriori   delle   macchine  operatrici
          trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
              2. Si definiscono targhe ripetitrici:
                a) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   muniti
          posteriormente  i  rimorchi ed i carrelli appendice durante
          la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
                b) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   muniti
          posteriormente   le   macchine  agricole  trainate,  quando
          ricorrono  le  condizioni  previste dall'art. 113, comma 2,
          del codice;
                c) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   munite
          posteriormente  le  macchine  operatrici  trainate,  di cui
          all'art. 114, comma 4, del codice.
              3. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
              4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
                a) quelle  di cui devono essere munite le autovetture
          e  gli  autoveicoli  ad  uso promiscuo di cui all'art. 131,
          comma 2, del codice;
                b) quelle   di   cui   devono   essere   muniti   gli
          autoveicoli,  i  motoveicoli  ed i rimorchi di cui all'art.
          134, comma 1, del codice;
                c) i  contrassegni  di identificazione, di cui devono
          essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
          del codice.
              4-bis.    Fermo    restando    che    anche   ai   fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  previste dall'art. 100,
          commi  11  e  seguenti,  del  decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
          stabiliti  nell'appendice  XII,  alle targhe e' aggiunta la
          sigla  di  identificazione  della provincia, come riportata
          nell'appendice XI al presente titolo.".
              - Si  riporta  il  testo del paragrafo 1 dell'appendice
          XII   al  titolo  III  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  16 dicembre  1992,  n. 495, come modificato dal
          regolamento che qui si pubblica:
              "1. I criteri per la formazione dei dati sono:
                a) targa  anteriore  e  posteriore  degli autoveicoli
          (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una
          zona  rettangolare  a  sinistra  dove,  su  fondo  blu,  e'
          impressa  in  giallo  nella  parte  superiore  la corona di
          stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore
          e'   impressa   in  bianco  la  lettera  I,  due  caratteri
          alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
          tre  caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona
          rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
          talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
                b) targa   dei   rimorchi   degli  autoveicoli  (fig.
          III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due
          caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica
          italiana e cinque caratteri numerici;
                c) targa  dei  motoveicoli  (fig.  III.4/e):  riporta
          nell'ordine,  una  zona  rettangolare  a  sinistra dove, su
          fondo  blu,  e' impressa in giallo nella parte superiore la
          corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte
          inferiore e' impressa in bianco la lettera I; due caratteri
          alfabetici,  il  marchio  della  Repubblica  italiana,  tre
          caratteri  numerici  e  due  caratteri alfabetici; una zona
          rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
          talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
                d) targa  delle  macchine  agricole  semoventi  (fig.
          III.4/f):  riporta,  nell'ordine, due caratteri alfabetici,
          il   marchio   ufficiale  della  Repubblica  italiana,  tre
          caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
                e) targa  delle  macchine  operatrici semoventi (fig.
          III.4/g):  riporta,  nell'ordine, due caratteri alfabetici,
          il   marchio   ufficiale   della  Repubblica  italiana,  un
          carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
                f) targa   dei   rimorchi  agricoli  (fig.  III.4/h):
          riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri
          alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
          tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
                g) targa  delle  macchine  operatrici  trainate (fig.
          III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due
          caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica
          italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
                h) targa   ripetitrice   per   rimorchi   e  carrelli
          appendice   (fig.   III.4/l):   riporta,  nell'ordine,  due
          caratteri  alfabetici,  la  lettera  "R",  e  sei caratteri
          alfanumerici;
                i) targa  ripetitrice  per  rimorchi  agricoli  e per
          macchine   operatrici  trainate  (fig.  III.4/m):  riporta,
          nell'ordine,  due  caratteri  alfabetici,  la lettera "R" e
          cinque caratteri alfanumerici;
                l) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
                m) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
                n) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
                o) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica);
                p) targa  EE  anteriore  e posteriore per autoveicoli
          (fig.  III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale
          della   Repubblica  italiana,  il  rettangolo  destinato  a
          contenere  il  talloncino di scadenza, la sigla dello Stato
          italiano,  la  scritta  "EE",  tre caratteri numerici e due
          caratteri alfabetici;
                q) targa  EE  per  rimorchi  degli  autoveicoli (fig.
          III.4/s):   riporta,  nell'ordine,  la  sigla  dello  Stato
          italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a
          contenere  il  talloncino  di scadenza, la scritta "EE", il
          marchio   ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  cinque
          caratteri numerici;
                r) targa   ripetitrice   per   rimorchi   e  carrelli
          appendice  di  autoveicoli  con  targa  EE  (fig. III.4/t):
          riporta,  nell'ordine,  la  scritta  "EE",  la lettera "R",
          cinque caratteri alfanumerici;
                s) targa  EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta,
          nell'ordine,  la  sigla  "EE",  il  marchio ufficiale della
          Repubblica  italiana,  la  sigla  dello  Stato italiano, il
          rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza,
          tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.".
              -  Si  riporta  il  testo  del  paragrafo  1, punto 1.3
          dell'appendice   XIII   al   titolo  III  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
          modificato dal regolamento che qui si pubblica:
              "1.3. Colori.
              Il fondo retroriflettente deve essere:
                bianco per:
                  a) le  targhe  di  immatricolazione  posteriori  ed
          anteriori degli autoveicoli;
                  b) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
                  c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
                  d) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
                  e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
                  f) le targhe per veicoli escursionisti esteri;
                giallo per:
                  g) le  targhe  di  immatricolazione  delle macchine
          agricole semoventi e trainate;
                  h) le  targhe  di  immatricolazione  delle macchine
          operatrici semoventi e trainate;
                  i) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
                  l) (abrogata dal regolamento che qui si pubblica);
                  m) le   targhe  ripetitrici  per  tutti  i  veicoli
          trainati.
              Le  prescrizioni  cromatiche relative ai colori bianco,
          giallo e blu sono contenute al punto 4.1.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 258 e 260 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
          n.   495,  come  modificati  dal  regolamento  che  qui  si
          pubblica:
              "Art.  258  (Art.  100  cod.  str.)  Collocazione delle
          targhe    di    immatricolazione,    ripetitrici    e    di
          riconoscimento.   -   1.  Gli  alloggiamenti  delle  targhe
          d'immatricolazione  ripetitrici  e di riconoscimento devono
          presentare   una  superficie  piana  o  approssimativamente
          piana,  di  ampiezza  idonea  a contenere la targa cui sono
          destinati.  Fermo  restando  quanto stabilito nella materia
          dalle   norme   previgenti   per  i  veicoli  immatricolati
          anteriormente  al  1  gennaio  1999,  le  dimensioni  e  la
          collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
                a) targhe   di   immatricolazione   anteriori   degli
          autoveicoli: 360 x 110 mm, collocate sul lato anteriore dei
          veicoli (fig. III.4/a);
                b) targhe   di   immatricolazione   posteriori  degli
          autoveicoli:
                  1)  formato  A:  520  x  110 mm, collocate sul lato
          posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
                  2)  formato  B:  297  x  214 mm, collocate sul lato
          posteriore   dei   veicoli  (il  formato  in  questione  e'
          destinato    esclusivamente   agli   autoveicoli   il   cui
          alloggiamento  targa  non  consente  l'installazione  della
          targa formato A) - (fig. III.4/c);
                c) targhe   ripetitrici   per   veicoli  trainati  da
          autoveicoli:
                  1)  formato  A:  486  x  109 mm, collocate sul lato
          posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
                  2)  formato  B:  336  x  202 mm, collocate sul lato
          posteriore   dei   veicoli  (il  formato  in  questione  e'
          destinato  esclusivamente  ai  veicoli il cui alloggiamento
          targa non consente l'installazione della targa formato A) -
          (fig. III.4/m);
                d) targhe  di  immatricolazione  dei  rimorchi  degli
          autoveicoli,   dei   rimorchi   agricoli,   delle  macchine
          operatrici  trainate;  targhe  EE  per  autoveicoli  e loro
          rimorchi   comprese  quelle  ripetitrici:  340  x  109  mm,
          collocate  sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d,
          III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);
                e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole
          semoventi,  delle  macchine  operatrici  semoventi;  targhe
          ripetitrici  delle  macchine  agricole  semoventi  e  delle
          macchine  operatrici  semoventi; targhe EE per motoveicoli:
          165  x  165  mm,  collocate sul lato posteriore dei veicoli
          (figure   III.4/f,   III.4/g,  III.4/n,  III.4/p,  III.4/q,
          III.4/r, III.4/v);
                e-bis)  targhe  di  immatricolazioni dei motoveicoli:
          177   mm  x  177  mm  collocate  sul  lato  posteriore  dei
          motoveicoli (figura III.4/e).".
              "Art.  260  (Art.  100  cod.  str.)  - (Caratteristiche
          costruttive,  dimensionali,  fotometriche,  cromatiche e di
          leggibilita'  delle  targhe.  Requisiti di idoneita' per la
          loro  accettazione).  -  1. Il fondo delle targhe e' giallo
          per  le  targhe di immatricolazione delle macchine agricole
          semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o
          trainate  e  per  tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in
          tutti  gli  altri  casi  ad  eccezione  delle  parti  poste
          all'estremita'  delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.
          I  caratteri  ed  il  marchio  ufficiale  della  Repubblica
          italiana  sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei
          casi di seguito indicati:
                a) colore   rosso:   scritte  RIMORCHIO,  RIM.  AGR.;
          lettera  R  delle  targhe  ripetitrici; marchio ufficiale e
          caratteri  alfanumerici  delle  targhe  di immatricolazione
          delle macchine operatrici;
                b) (soppressa dal regolamento che qui si pubblica);
                c) colore  azzurro:  lettere  EE  di  tutte le targhe
          previste dall'art. 134, comma 1, del codice;
                c-bis)   colore   nero:   sigla  I  alle  targhe  per
          escursionisti esteri, quando prevista.
              2.  Tutti  i  caratteri  alfanumerici  e  gli  elementi
          complementari   impressi   nelle   targhe  sono  realizzati
          mediante  imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 mm, che puo' essere
          ridotta  fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il
          marchio  ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse
          su  cui  e'  stampata  la  sigla dello Stato italiano nelle
          targhe   per   escursionisti   esteri,  per  il  rettangolo
          destinato  a  contenere  il  talloncino  di  scadenza nelle
          targhe  per  escursionisti  esteri  nonche'  per i riquadri
          rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice
          XII, comma 3, al presente titolo.
              3.  Nelle  targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei
          motoveicoli    degli    escursionisti   esteri,   la   zona
          rettangolare  in  rilievo  larga  69  mm  ed  alta 20 mm e'
          destinata   a   contenere   un  talloncino  delle  medesime
          dimensioni,  in  materiale autoadesivo di colore rosso, con
          impressi,  in  colore bianco, il numero del mese e, dopo un
          tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno
          in  cui  scade  la  validita'  della carta di circolazione.
          Nelle  targhe  di  immatricolazione degli autoveicoli e dei
          motoveicoli  la  zona rettangolare posta all'estrema destra
          e'  destinata  a  contenere  due  talloncini  in  materiale
          autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e
          non  influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e
          del  relativo  intestatario:  il primo, da applicarsi nella
          parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di
          immatricolazione;  il  secondo,  da  applicarsi nella parte
          bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza
          dell'intestatario della carta di circolazione.
              4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi
          caratteri  sono  quelli  previsti  nelle figure allegate al
          presente regolamento.
              5.  Il  sistema  di  targatura  stabilito  dal presente
          regolamento  entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma
          7,   del   codice,   a   partire   dal   1   ottobre   1993
          progressivamente  con l'esaurimento delle targhe di vecchio
          tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della
          Direzione  generale  della M.C.T.C. e comunque non oltre il
          31 dicembre   1996.   Gli   autoveicoli,   i   rimorchi,  i
          motoveicoli,  le macchine agricole semoventi e trainate, le
          macchine    operatrici    semoventi    e   trainate,   gia'
          immatricolati,  possono continuare a circolare con la targa
          di  immatricolazione  (e con quella anteriore, ove ricorra)
          originale.  Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli
          e   dei   motoveicoli  rilasciate  secondo  il  sistema  di
          targatura  in  vigore  dal  1  ottobre  1993 possono essere
          sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta
          degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio
          1999,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal Ministero dei
          trasporti  e  della  navigazione,  senza  che  si configuri
          l'ipotesi  di  reimmatricolazione  di  cui all'art. 102 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              6.  Le  caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per
          l'accettazione   delle   targhe   devono   rispondere  alle
          prescrizioni   dettate  dal  disciplinare  tecnico  di  cui
          all'appendice XIII al presente titolo.".
              - Si  riporta  il  testo  del  paragrafo  0,  punto 0.2
          dell'appendice   XIII   al   titolo  III  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
          modificato dal regolamento che qui si pubblica:
              "0.2. Campo di applicazione.
              Il  presente  disciplinare  si  applica  alle targhe di
          immatricolazione,  ripetitrici e di riconoscimento definite
          dal   presente   regolamento  e  realizzate  con  pellicola
          retroriflettente applicata su supporto di alluminio."