Art. 11 
 
  1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione  di
marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori  anabbaglianti  e  delle
luci di posizione.". 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito  con  modificazioni
dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 152  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 152  (Segnalazione  visiva  e  illuminazione  dei
          veicoli). - 1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva
          e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da  mezz'ora
          dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo  sorgere
          ed anche di giorno nelle gallerie, in caso  di  nebbia,  di
          caduta di neve, di forte pioggia e in ogni  altro  caso  di
          scarsa visibilita'. 
              1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli,  in  qualsiasi
          condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei  proiettori
          anabbaglianti e delle luci di posizione. 
              2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a  due
          ruote  e  dei   motocicli,   l'uso   dei   dispositivi   di
          segnalazione  visiva  e'  obbligatorio  anche  durante   la
          fermata o  la  sosta,  a  meno  che  il  veicolo  sia  reso
          pienamente visibile  dall'illuminazione  pubblica  o  venga
          collocato fuori dalla carreggiata.  Tale  obbligo  sussiste
          anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. 
              3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da lire  sessantatremilacinquecentodieci  a  lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta.".