Art. 11 1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). - 1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita'. 1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione. 2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.".