Art. 13 
 
  1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Quando
la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o  di  veicolo
di massa complessiva a pieno carico superiore  a  3,5  t,  ovvero  di
complessi di veicoli, con la sentenza  di  condanna  e'  disposta  la
revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II,  del
titolo VI."; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Quando si abbia  motivo  di  ritenere  che  il  conducente  del
veicolo si trovi  in  stato  di  alterazione  psico-fisica  derivante
dall'influenza dall'alcool, gli organi di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo  presso  il  piu'
vicino  ufficio  o  comando,  hanno   la   facolta'   di   effettuare
l'accertamento   con   strumenti   e   procedure   determinati    dal
regolamento."; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis.  Per  i  conducenti  coinvolti  in  incidenti  stradali   e
sottoposti alle cure mediche,  l'accertamento  del  tasso  alcolemico
viene effettuato, su richiesta degli organi di  polizia  stradale  di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture  sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a  tali  fini  equiparate,
con strumenti e modalita' stabilite con decreto del  Ministero  della
salute, di concerto  con  il  Ministero  dell'interno.  Le  strutture
sanitarie rilasciano agli organi  di  polizia  stradale  la  relativa
certificazione,  estesa  alla  prognosi  delle   lesioni   accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza  dei  dati  in  base  alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari  per  l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della  sicurezza  stradale  di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144."; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Qualora dall'accertamento, eseguito  a  norma  dei  commi  4  e
4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti  dal
regolamento, il conducente e' considerato in  stato  di  ebbrezza  ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2."; 
    e) al comma 6, le parole: 
  "di cui al comma 4," sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui  ai
commi 4 e 4-bis,". 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito  con  modificazioni
dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 186  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool).  -  1.
          E' vietato guidare in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza
          dell'uso di bevandealcoliche. 
              2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e'  punito,  ove
          il fatto non costituisca piu' grave  reato,  con  l'arresto
          fino   ad   un   mese   e    con    l'ammenda    da    lire
          seicentotrentacinquemilanovanta           a            lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. 
          All'accertamento   del   reato   consegue    la    sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
          quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel  corso
          di un anno, ai sensi del capo II, sezione  II,  del  titolo
          VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente  di  un
          autobus o di veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico
          superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli,  con  la
          sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di
          guida, sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 
              3. Il veicolo, qualora  non  possa  essere  guidato  da
          altra persona idonea, puo' essere fatto  trainare  fino  al
          luogo indicato dall'interessato o  fino  alla  piu'  vicina
          autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al  proprietario  o
          gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 
              4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente
          del veicolo si trovi in stato di  alterazione  psico-fisica
          derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia
          stradale  di  cui  all'art.  12,  commi  1   e   2,   anche
          accompagnandolo presso il piu' vicino  ufficio  o  comando,
          hanno  la  facolta'  di   effettuare   l'accertamento   con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento. 
              4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali
          e sottoposti alle cure mediche,  l'accertamento  del  tasso
          alcolemico viene effettuato, su richiesta degli  organi  di
          polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da  parte
          delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
          comunque a tali fini equiparate, con strumenti e  modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministero  della  salute,  di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno.  Le   strutture
          sanitarie rilasciano agli organi  di  polizia  stradale  la
          relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
          accertate, assicurando il rispetto della  riservatezza  dei
          dati in base alle vigenti disposizioni di  legge.  I  fondi
          necessari per l'espletamento degli accertamenti di  cui  al
          presente  comma  sono  reperiti   nell'ambito   dei   fondi
          destinati al Piano nazionale della  sicurezza  stradale  di
          cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
              5. Qualora  dall'accertamento,  eseguito  a  norma  dei
          commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico  superiore  ai
          limiti  stabiliti  dal  regolamento,   il   conducente   e'
          considerato in stato di ebbrezza ai fini  dell'applicazione
          delle sanzioni di cui al comma 2; 
                e) al comma 6, le parole: "di cui al comma  4,,  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,,. 
              6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
          4, il conducente e' punito, salvo che il fatto  costituisca
          piu' grave reato, con  l'arresto  fino  a  un  mese  e  con
          l'ammenda da lire  seicentotrentacinquemilanovanta  a  lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.". 
              - Il testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144 e' il seguente: 
              "Art.  32  (Attuazione  del   Piano   nazionale   della
          sicurezza stradale). - 1. Al fine di ridurre  il  numero  e
          gli effetti degli incidenti stradali  ed  in  relazione  al
          "Piano di sicurezza stradale 1997-2001"  della  Commissione
          delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori  pubblici,
          sentito il Ministero dei  trasporti  e  della  navigazione,
          definisce il Piano nazionale della sicurezza  stradale  che
          viene approvato dal CIPE. 
              2. Il  Piano  consiste  in  un  sistema  articolato  di
          indirizzi, di misure per la promozione  e  l'incentivazione
          di piani e strumenti per migliorare i livelli di  sicurezza
          da parte degli enti proprietari e  gestori,  di  interventi
          infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo,  di
          dispositivi  normativi  e  organizzativi,  finalizzati   al
          miglioramento  della  sicurezza   secondo   gli   obiettivi
          comunitari. 
              3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto,
          di concerto con i Ministri dell'interno,  dei  trasporti  e
          della  navigazione,  della  pubblica  istruzione  e   della
          sanita', definisce gli indirizzi generali del  Piano  e  le
          linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al
          parere delle competenti commissioni parlamentari, anche  ai
          fini  della  determinazione  dei   costi   e   della   loro
          ripartizione. Il Piano viene attuato  attraverso  programmi
          annuali  predisposti  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni
          o quando fattori particolari ne motivino la revisione. 
              4.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'   connesse
          all'attuazione  del   Piano   nazionale   della   sicurezza
          stradale, la misura del 5 per cento, fissata  dall'art.  2,
          comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e'
          elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a
          titolo di anticipazione, nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dei  lavori  pubblici,  per  la  somma
          corrispondente  al  consuntivo  dell'esercizio  precedente,
          commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata. 
              5. Gli interventi  di  sicurezza  stradale  sulla  rete
          individuata ai sensi del comma 2 dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1994,  n.  143,  per  le  finalita'
          previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono
          realizzati con i finanziamenti previsti  nell'ambito  degli
          accordi di programma di cui al  comma  3  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 26 febbraio  1994,  n.  143.  All'onere
          relativo  alla  redazione  ed  all'attuazione   del   Piano
          nazionale  della  sicurezza  stradale,  pari  a  L.  17.000
          milioni annue  a  decorrere  dall'anno  1999,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno  1999,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando quanto a lire 12.200  milioni  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto  a  lire
          4.800 milioni l'accantonamento relativo  al  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione. Una  quota  pari  al  5  per
          cento delle somme stanziate per l'attuazione del  Piano  e'
          destinata   a    interventi    volti    alla    repressione
          dell'abusivismo   pubblicitario    e    al    miglioramento
          dell'impiantistica  pubblicitaria  sulle  strade,  di   cui
          all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              6.  Il   Ministero   dei   lavori   pubblici   verifica
          annualmente lo stato di attuazione del Piano e la  coerenza
          degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita'
          e  gli  indirizzi  del  Piano  nazionale  della   sicurezza
          stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella
          relazione al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".