Art. 14.

  1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: "2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il
  conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale
di  cui  all'articolo  12,  commi  1  e  2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi  previsti  dalla  legge,  accompagnano  il conducente presso
strutture  sanitarie  fisse  o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia  stradale  ovvero  presso  le strutture sanitarie pubbliche o
presso  quelle  accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo  di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli   esami   necessari   ad  accertare  la  presenza  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  e  per  la  relativa  visita  medica. Le
medesime   disposizioni   si   applicano   in   caso   di  incidenti,
compatibilmente  con  le  attivita'  di  rilevamento  e  soccorso. Le
predette  strutture  sanitarie,  su richiesta degli organi di polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12, commi 1 e 2, effettuano altresi'
tali  accertamenti  sui  conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti  alle  cure  mediche. Gli accertamenti sono effettuati con
strumenti  e  modalita'  stabiliti  dal  regolamento,  ai  fini della
determinazione   delle   quantita',   indicate  in  conformita'  alle
previsioni  dello  stesso  regolamento;  essi possono contestualmente
riguardare  anche  il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le
strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di polizia stradale la
relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni
accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in
base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per
l'espletamento  degli  accertamenti conseguenti ad incidenti stradali
sono  reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999,  n.  144.  Copia  del  referto  sanitario  positivo deve essere
tempestivamente  trasmessa,  a  cura  dell'organo  di  polizia che ha
proceduto  agli  accertamenti,  al  prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.".
 
          Note all'art. 14:
              -  Il  testo  dell'art.  187  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   187   (Guida   sotto  l'influenza  di  sostanze
          stupefacenti). - 1. E'  vietato  guidare  in  condizioni di
          alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l'uso  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope.
              2. Quando  si ha ragionevolmente motivo di ritenere che
          il   conducente   del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto
          conseguente  all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
          gli  agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1
          e  2,  fatti  salvi  gli  ulteriori obblighi previsti dalla
          legge,   accompagnano   il   conducente   presso  strutture
          sanitarie  fisse  o  mobili afferenti ai suddetti organi di
          polizia  stradale  ovvero  presso  le  strutture  sanitarie
          pubbliche  o  presso  quelle  accreditate o comunque a tali
          fini  equiparate,  per  il  prelievo di campioni di liquidi
          biologici  ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
          ad   accertare  la  presenza  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  e  per  la  relativa visita medica. Le medesime
          disposizioni   si   applicano   in   caso   di   incidenti,
          compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
          Le  predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi
          di  polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  commi 1 e 2,
          effettuano   altresi'   tali  accertamenti  sui  conducenti
          coinvolti  in  incidenti  stradali  e  sottoposti alle cure
          mediche.  Gli  accertamenti sono effettuati con strumenti e
          modalita'   stabiliti   dal   regolamento;  ai  fini  della
          determinazione  delle  quantita',  indicate  in conformita'
          alle  previsioni  dello  stesso  regolamento;  essi possono
          contestualmente   riguardare   anche  il  tasso  alcolemico
          previsto  nell'art.  186. Le strutture sanitarie rilasciano
          agli organi di polizia stradale la relativa certificazione,
          estesa  alla  prognosi delle lesioni accertate, assicurando
          il  rispetto  della  riservatezza  dei  dati  in  base alle
          vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi  necessari  per
          l'espletamento  degli accertamenti conseguenti ad incidenti
          stradali  sono  reperiti nell'ambito dei fondi destinati al
          Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32
          della  legge  17 maggio  1999,  n.  144.  Copia del referto
          sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
          cura   dell'organo   di   polizia  che  ha  proceduto  agli
          accertamenti,   al   prefetto   del  luogo  della  commessa
          violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
              3. Il   prefetto,   sulla   base  della  certificazione
          rilasciata  dai  centri  di  cui  al comma 2, ordina che il
          guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art.
          119 e puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della
          patente  di  guida  fino all'esito dell'esame di revisione,
          che   deve   avvenire,   comunque,   termine  indicato  dal
          regolamento.
              4. Si  applicano  le  disposizioni  dei  commi  2  e  3
          dell'art. 186.
              5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
          2,  il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave  reato,  con  l'arresto  fino  a  un mese e con
          l'ammenda  da  lire  seicentotrentacinquemilanovanta a lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
              - Per  il  testo  dell'art. 186 del decreto legislativo
          30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, ed il
          testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi
          note all'art. 13.