Art. 15.

  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  I  proventi  di  cui  al  comma  1, spettanti allo Stato, sono
destinati:  a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma
4,  della  legge  17  maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle
attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Ispettorato  generale  per  la  circolazione e la sicurezza stradale,
nella  misura  dell'80  per  cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo  2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per
studi,  ricerche  e  propaganda  ai  fini  della  sicurezza stradale,
attuata   anche   attraverso   il   Centro   di  coordinamento  delle
informazioni   sul  traffico,  sulla  viabilita'  e  sulla  sicurezza
stradale  (CCISS),  istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per
finalita'  di  educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza
e  previdenza  del  personale  della  Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri  e della Guardia di finanza e per iniziative ed attivita'
di  promozione  della  sicurezza  della circolazione; b) al Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri,  nella  misura  del  20  per  cento del totale annuo sopra
richiamato,  per  studi,  ricerche  e  propaganda sulla sicurezza del
veicolo;  c)  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del  7,5  per  cento  del totale annuo, al fine di favorire l'impegno
della  scuola  pubblica  e  privata nell'insegnamento dell'educazione
stradale   e   per  l'organizzazione  dei  corsi  per  conseguire  il
certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
  3.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, determina annualmente le quote dei
proventi   da  destinarsi  alle  suindicate  finalita'.  Il  Ministro
dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti,  le  necessarie  variazioni  di bilancio, nel rispetto delle
quote come annualmente determinate.".
 
          Note all'art. 15:
              -  Il  testo  dell'art.  208  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   208  (Proventi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie). - 1. I  proventi delle sanzioni amministrative
          pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
          devoluti  allo  Stato, quando le violazioni siano accertate
          da  funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
          funzionari  ed  agenti  delle  Ferrovie dello Stato o delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione. I proventi stessi sono
          devoluti   alle  regioni,  province  e  comuni,  quando  le
          violazioni  siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali ed
          agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei
          comuni.
              2. I  proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
          sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'art.
          32,  comma  4,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
          finanziamento  delle  attivita' connesse all'attuazione del
          Piano  nazionale  della  sicurezza  stradale,  al Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
          per  la  circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
          dell'80  per  cento  del  totale  annuo,  definito  a norma
          dell'art.  2,  lettera  x),  della legge 13 giugno 1991, n.
          190,  per  studi,  ricerche  e  propaganda  ai  fini  della
          sicurezza  stradale,  attuata anche attraverso il Centro di
          coordinamento   delle   informazioni  sul  traffico,  sulla
          viabilita'  e  sulla  sicurezza stradale (CCISS), istituito
          con  legge  30 dicembre  1988,  n.  556,  per  finalita' di
          educazione  stradale,  sentito,  occorrendo,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e per
          l'assistenza  e  previdenza  del personale della Polizia di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
          e per iniziative ed attivita' di promozione della sicurezza
          della  circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti terrestri,
          nella  misura  del  20  per  cento  del  totale annuo sopra
          richiamato,   per   studi,   ricerche  e  propaganda  sulla
          sicurezza  del  veicolo;  c)  al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  -  Dipartimento  per i
          servizi  per  il territorio, nella misura del 7,5 per cento
          del  totale  annuo,  al  fine  di  favorire l'impegno della
          scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione
          stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il
          certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
              3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
          concerto  con  i  Ministri  dell'economia e delle finanze e
          dell'istruzione,    dell'universita'   e   della   ricerca,
          determina  annualmente  le quote dei proventi da destinarsi
          alle  suindicate  finalita'.  Il  Ministro  dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  adottare,  con  propri
          decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto
          delle quote come annualmente determinate.
              4. Una   quota  pari  al  50  per  cento  dei  proventi
          spettanti  agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta
          alle  finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento
          della  circolazione  sulle  strade,  al potenziamento ed al
          miglioramento  della  segnaletica stradale e alla redazione
          dei  piani  di  cui  all'art.  36,  alla fornitura di mezzi
          tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
          competenza  e  alla  realizzazione  di  interventi a favore
          della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore
          al  10 per cento della predetta quota, ad interventi per la
          sicurezza  stradale  in  particolare  a tutela degli utenti
          deboli:  bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli
          stessi  enti  determinano  annualmente,  con delibera della
          giunta,  le  quote da destinare alle predette finalita'. Le
          determinazioni  sono  comunicate  al  Ministro  dei  lavori
          pubblici.  Per  i comuni la comunicazione e' dovuta solo da
          parte  di  quelli  con  popolazione  superiore  a diecimila
          abitanti.".
              - Per  il  testo del comma 4, dell'art. 32, della legge
          17 maggio 1999, n. 144, vedi note all'art. 13.
              -   Il  testo  dell'art.  2,  lettera  x)  della  legge
          13 giugno 1991, n. 190, e' il seguente:
              "Art.  2.  -  1. Il  codice  della strada dovra' essere
          informato  alle esigenze di tutela della sicurezza stradale
          e ai seguenti principi e criteri direttivi:
                x)  determinazione, nella misura del 5 per cento, dei
          proventi  delle  infrazioni spettanti ad organi dello Stato
          da  devolvere  ai competenti organi ministeriali per studi,
          ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per
          la  redazione  dei piani urbani di traffico e per finalita'
          di  educazione  stradale;  previsione  che  il Ministro dei
          lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e
          del  tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da
          destinare alle suddette finalita'".
              - La legge 30 dicembre 1988, n. 556, reca: "Conversione
          in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre
          1988,  n. 465, recante misure urgeni e straordinarie per la
          realizzazione   di   strutture   turistiche,   ricettive  e
          tecnologiche.".