Art. 16.

  1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa
apposita  istanza,  gli  uffici  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri   rilasciano,   a   chi  ne  abbia  qualificato  interesse,
certificazione  relativa  ai  dati  tecnici  ed  agli intestatari dei
ciclomotori,  macchine  agricole  e  macchine  operatrici; i relativi
costi  sono  a  totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
    b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono
aggiunte  le  seguenti: "che comportano decurtazione del punteggio di
cui all'articolo 126-bis".
 
          Note all'art. 16:
              -  Il  testo  dell'art.  226  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
          nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e'
          istituito  l'archivio nazionale delle strade, che comprende
          tutte  le  strade  distinte  per  categorie,  come indicato
          nell'art. 2.
              2. Nell'archivio  nazionale,  per  ogni  strada, devono
          essere  indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico e
          giuridico   della   strada,  al  traffico  veicolare,  agli
          incidenti  e  allo  stato di percorribilita' anche da parte
          dei  veicoli  classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
          54,  comma  1,  lettera  n), che eccedono i limiti di massa
          stabiliti  nell'art.  62 e nel rispetto dei limiti di massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8.
              3. La  raccolta  dei  dati  avviene attraverso gli enti
          proprietari  della  strada,  che  sono tenuti a trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico    delle    singole   strade,   allo   stato   di
          percorribilita'  da  parte  dei  veicoli classificati mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i  dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
          attraverso  la  Direzione  generale  della M.C.T.C., che e'
          tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
          relativi  agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al
          comma 10.
              4. In  attesa della attivazione dell'archivio nazionale
          delle   strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera  che
          eccedono  i  limiti  di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
          avvenire  solo sulle strade o tratti di strade non comprese
          negli   elenchi   delle   strade   non   percorribili,  che
          annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori
          pubblici  nella  Gazzetta  Ufficiale  sulla  base  dei dati
          trasmessi  dalle societa' concessionarie, per le autostrade
          in  concessione,  dall'A.N.A.S.,  per  le  autostrade  e le
          strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'.
          Il  regolamento  determina  i criteri e le modalita' per la
          formazione,   la   trasmissione,   l'aggiornamento   e   la
          pubblicazione degli elenchi.
              5. Presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e'
          istituito  l'archivio  nazionale  dei  veicoli contenente i
          dati  relativi  ai  veicoli  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
              6. Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere  indicati  i  dati  relativi alle caratteristiche di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta  di  circolazione  e del certificato di proprieta', a
          tutte  le  successive  vicende  tecniche  e  giuridiche del
          veicolo,  agli  incidenti  in  cui  il  veicolo  sia  stato
          coinvolto.   Previa   apposita   istanza,  gli  uffici  del
          Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
          abbia  qualificato  interesse,  certificazione  relativa ai
          dati  tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
          agricole  e  macchine  operatrici;  i relativi costi sono a
          totale  carico  del  richiedente  e  vengono  stabiliti con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              7. L'archivio   e'   completamente  informatizzato;  e'
          popolato  ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione
          generale  della  M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
          all'espletamento  dei  servizi  di  polizia stradale di cui
          all'art.  12,  dalle  compagnie  di assicurazione, che sono
          tenuti  a  trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
          di  cui  al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
          della M.C.T.C.
              8. Nel   regolamento   sono   specificate   le  sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
              9. Le  modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
          nel regolamento.
              10. Presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C. e'
          istituita  l'anagrafe  nazionale degli abilitati alla guida
          ai fini della sicurezza stradale.
              11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni   conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento  di
          rilascio  della  patente,  nonche'  a  tutti i procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni  previste  dal  presente  codice  e  dalla legge
          6 giugno  1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle
          sanzioni  accessorie  e alle infrazioni commesse alla guida
          di  un  determinato veicolo che comportano decurtazione del
          punteggio  di  cui  all'art.  126-bis agli incidenti che si
          siano  verificati  durante la circolazione ed alle sanzioni
          comminate.
              12. L'anagrafe      nazionale      e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata.  ed  aggiornata  con  i dati
          raccolti  dalla  Direzione  generale  della M.C.T.C., dalle
          prefetture,   dagli  organi  addetti  all'espletamento  dei
          servizi  di  polizia  stradale  di  cui  all'art. 12, dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati,  con  le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
          al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
              13. Nel  regolamento  per  l'esecuzione  delle presenti
          norme   saranno   altresi'   specificati  i  contenuti,  le
          modalita'  di  impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo".