Art. 18.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1. I minori di eta' che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  abbiano  compiuto  gli anni quattordici devono, per la guida
dei    ciclomotori,    dotarsi    del   certificato   di   idoneita',
nell'osservanza  delle  modalita'  ed  entro  i  termini indicati nel
regolamento.
  2.  La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato
di  idoneita' alla guida dei ciclomotori puo' essere effettuata anche
da  coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in
corso.
  3.  L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo  6  del  presente decreto, entra in vigore il 1 gennaio
2004.
  4.  Alle  patenti  in  corso  di  validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto e' attribuito il punteggio di venti punti
previsto  dall'articolo  126-bis  del  decreto  legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto.