Art. 18. Disposizioni finali e transitorie 1. I minori di eta' che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneita', nell'osservanza delle modalita' ed entro i termini indicati nel regolamento. 2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori puo' essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in corso. 3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1 gennaio 2004. 4. Alle patenti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.