Art. 19 Entrata in vigore 1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Sirchia, Ministro della salute Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.