Art. 19 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente
decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2002 
 
                                  CIAMPI 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                              Lunardi, Ministro delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti 
                                  Scajola, Ministro dell'interno 
                                  Castelli, Ministro della giustizia 
                                  Martino, Ministro della difesa 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
                                   Moratti, Ministro dell'istruzione, 
                                  dell'universita' e della ricerca 
                                   Alemanno, Ministro delle politiche 
                                  agricole e forestali 
                                   Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
                                  della tutela del territorio 
                                  Sirchia, Ministro della salute 
                                         Buttiglione, Ministro per le 
                                  politiche comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito  con  modificazioni
dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso.