Art. 2 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni 
   sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo 
   autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui 
   devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con 
   animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla 
   regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le 
   gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con 
   veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le 
   gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite 
   le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva 
   informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e 
   dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che 
   costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le 
   strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai 
   comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate
le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate."; 
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza  del  prefetto"  sono
sostituite dalle seguenti: "le altre"; 
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche 
   i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro 
   effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
   allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la 
   formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel 
   corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo 
   delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di 
   trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori 
   devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre 
   dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' 
   richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i 
   veicoli di cui all'articolo 60, purche' la velocita' imposta sia 
   per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia 
   organizzata in  conformita'  alle  norme  tecnico  sportive  della
federazione di competenza."; 
d) al comma 4, nel  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "deve  essere
   richiesta", le parole:  "alla  prefettura"  sono  soppresse  e  le
   parole: "dei lavori  pubblici,  dei  trasporti,"  sono  sostituite
   dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,"; 
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire 
   una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta  di  cui
     al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. 
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare  la
   data di effettuazione indicata nel  programma  quando  gli  organi
   sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone
   comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
   f) al comma 6, nel primo  periodo,  le  parole:  "L'autorizzazione
   alla prefettura" sono sostituite dalle  seguenti:  "Per  tutte  le
   competizioni sportive su strada, l'autorizzazione"; 
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
   "6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda 
   necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni 
   ciclistiche su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di 
   uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro 
   vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da 
   persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la 
   scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli 
   organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in  suo  ausilio,  della
scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, 
   fissandone le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni. 
   6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento 
   dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
   di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i 
   requisiti e le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate 
   ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i 
   dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti  al  servizio
di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento. 
   L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno. 
   6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con 
   altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono 
   all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i 
   quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata 
   dalla polizia municipale  coadiuvata,  se  necessario,  da  scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter."; 
h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
   "7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento 
   plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, 
   sia necessaria la chiusura della strada, la validita' 
   dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza 
   di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione 
   in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 
   6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro  abitato,  dell'articolo
7, comma 1."; 
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque  organizza  una
competizione sportiva indicata nel presente  articolo  senza  esserne
       autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione 
   amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad 
   euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione 
   sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma 
   da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, 
   se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In 
   ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto 
   di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo  I,
sezione II, del titolo VI."; 
l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
   "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita' 
   con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne 
   autorizzato nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad 
   otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. 
   Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa 
   alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato 
   consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
   della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, 
   del titolo VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone 
   l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le 
   norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza 
   di condanna  e'  sempre  disposta  la  confisca  dei  veicoli  dei
partecipanti.". 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito  con  modificazioni
dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Note all'art 2: 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 9 (Competizioni sportive su strada). -  1.  Sulle
          strade ed  aree  pubbliche  sono  vietate  le  competizioni
          sportive con veicoli o animali e  quelle  atletiche,  salvo
          autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata  dal  comune
          in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
          quelle con animali o con veicoli a trazione  animale.  Essa
          e' rilasciata dalla regione e dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano per le gare  atletiche,  ciclistiche  e
          per le gare con animali o con veicoli  a  trazione  animale
          che interessano piu' comuni. Per  le  gare  con  veicoli  a
          motore   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   sentite   le
          federazioni  nazionali  sportive   competenti   e   dandone
          tempestiva   informazione   all'autorita'    di    pubblica
          sicurezza: dalla  regione  e  dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
          di  interesse  nazionale;  dalla  regione  per  le   strade
          regionali; dalle province per le  strade  provinciali;  dai
          comuni per le strade comunali.  Nelle  autorizzazioni  sono
          precisate  le  prescrizioni  alle  quali   le   gare   sono
          subordinate. 
              2. Le autorizzazioni di cui al comma  1  devono  essere
          richieste dai promotori almeno quindici giorni prima  della
          manifestazione per  quelle  di  competenza  del  sindaco  e
          almeno trenta giorni prima per le altre  e  possono  essere
          concesse previo nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
              3. Per le  autorizzazioni  relative  alle  competizioni
          motoristiche i promotori devono richiedere  il  nulla  osta
          per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  allegando  il  preventivo  parere   del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto il carattere sportivo delle stesse  e  non  si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche' al traffico ordinario, i promotori devono  avanzare
          le loro richieste  entro  il  trentuno  dicembre  dell'anno
          precedente.  Il  preventivo  parere  del  C.O.N.I.  non  e'
          richiesto  per  le  manifestazioni  di  regolarita'  a  cui
          partecipano i  veicoli  di  cui  all'art.  60,  purche'  la
          velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a  40
          km/h e la manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'
          alle  norme   tecnico   sportive   della   federazione   di
          competenza. 
              4.   L'autorizzazione   per    l'effettuazione    delle
          competizioni previste dal programma di cui al comma 3  deve
          essere richiesta, almeno trenta  giorni  prima  della  data
          fissata per la competizione, ed e' subordinata al  rispetto
          delle norme  tecnico-sportive  e  di  sicurezza  vigenti  e
          all'esito favorevole del collaudo del percorso  di  gara  e
          delle  attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico
          dell'ente  proprietario   della   strada,   assistito   dai
          rappresentanti   dei    Ministeri    dell'interno,    delle
          infrastrutture   e    dei    trasporti,    unitamente    ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.  Tale  collaudo  puo'  essere   omesso   quando,
          anziche' di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare  di
          regolarita' per le quali  non  sia  ammessa  una  velocita'
          media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
          strade aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte  da
          svolgersi sulle strade  chiuse  al  traffico;  il  collaudo
          stesso e' sempre necessario per  le  tratte  in  cui  siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti. 
              5. Nei casi in cui, per motivate necessita',  si  debba
          inserire una competizione non  prevista  nel  programma,  i
          promotori, prima di chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma   4,   devono   richiedere   al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti il  nulla  osta  di  cui  al
          comma 3 almeno sessanta giorni  prima  della  competizione.
          L'autorita' competente puo'  concedere  l'autorizzazione  a
          spostare la data di effettuazione  indicata  nel  programma
          quando gli organi sportivi  competenti  lo  richiedano  per
          motivate necessita',  dandone  comunicazione  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              6.  Per  tutte  le  competizioni  sportive  su  strada,
          l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla  stipula,  da
          parte dei promotori, di un contratto di  assicurazione  per
          la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge  24
          dicembre  1969,  n.  990,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni.  L'assicurazione  deve  coprire  altresi'  la
          responsabilita' dell'organizzazione degli  altri  obbligati
          per i danni comunque causati alle strade  e  alle  relative
          attrezzature. I limiti  di  garanzia  sono  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo  renda
          necessario,  nel   provvedimento   di   autorizzazione   di
          competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta  la
          scorta da parte di uno degli organi  di  cui  all'art.  12,
          comma 1, ovvero, in loro vece o in  loro  ausilio,  di  una
          scorta tecnica effettuata da  persone  munite  di  apposita
          abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di  polizia,
          l'organo  adito  puo'  autorizzare  gli  organizzatori   ad
          avvalersi, in sua vece  o  in  suo  ausilio,  della  scorta
          tecnica  effettuata  a   cura   di   personale   abilitato,
          fissandone  le   modalita'   ed   imponendo   le   relative
          prescrizioni. 
              6-ter.  Con   disciplinare   tecnico,   approvato   con
          provvedimento    dirigenziale    del    Ministero     delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno, sono stabiliti  i  requisiti  e  le
          modalita' di  abilitazione  delle  persone  autorizzate  ad
          eseguire la scorta tecnica ai  sensi  del  comma  6-bis,  i
          dispositivi e le caratteristiche  dei  veicoli  adibiti  al
          servizio  di  scorta  nonche'  le  relative  modalita'   di
          svolgimento. L'abilitazione  e'  rilasciata  dal  Ministero
          dell'interno. 
              6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
          ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
          svolgono all'interno del territorio comunale, o  di  comuni
          limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
          puo' essere effettuata dalla Polizia municipale coadiuvata,
          se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
          sensi del comma 6-ter. 
              7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
          tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici,  ai  fini
          della predisposizione del programma per l'anno  successivo,
          le risultanze della competizione  precisando  le  eventuali
          inadempienze rispetto  alla  autorizzazione  e  l'eventuale
          verificarsi di inconvenienti o incidenti. 
              7-bis. Salvo che,  per  particolari  esigenze  connesse
          all'andamento plano-altimetrico  del  percorso,  ovvero  al
          numero dei partecipanti, sia necessaria la  chiusura  della
          strada, la validita'  dell'autorizzazione  e'  subordinata,
          ove  necessario,  all'esistenza  di  un  provvedimento   di
          sospensione temporanea della circolazione in occasione  del
          transito dei partecipanti ai sensi dell'art.  6,  comma  1,
          ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art.  7,  comma
          1. 
              8. Fuori dei casi previsti dal  comma  8-bis,  chiunque
          organizza una competizione sportiva indicata  nel  presente
          articolo senza esserne autorizzato  nei  modi  previsti  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma     da      euro      centotrentuno      ad      euro
          cinquecentoventiquattro,  se  si  tratta  di   competizione
          sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di  una
          somma   da    euro    seicentocinquantacinque    ad    euro
          duemilaseicentoventitre,  se  si  tratta  di   competizione
          sportiva con veicoli a motore.  In  ogni  caso  l'autorita'
          amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
          competizione, secondo le norme di cui al  capo  I,  sezione
          II, del titolo VI. 
              8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva  in
          velocita'  con  veicoli  a  motore  indicata  nel  presente
          articolo senza esserne autorizzato  nei  modi  previsti  e'
          punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da
          euro cinquecento  ad  euro  cinquemila.  Alla  stessa  pena
          soggiace  chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  partecipa  alla
          competizione non autorizzata.  All'accertamento  del  reato
          consegue  la  sanzione  amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente da due a sei mesi  ai  sensi  del
          capo  II,  sezione  II,  del  titolo  VI.  In   ogni   caso
          l'autorita' amministrativa dispone l'immediato  divieto  di
          effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza  di  condanna
          e'  sempre   disposta   la   confisca   dei   veicoli   dei
          partecipanti. 
              9. Chiunque non  ottemperi  agli  obblighi,  divieti  o
          limitazioni  a   cui   il   presente   articolo   subordina
          l'effettuazione di una competizione sportiva, e  risultanti
          dalla relativa autorizzazione, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta,
          se si tratta di competizione sportiva atletica,  ciclistica
          o   con   animali,   ovvero   di   una   somma   da    lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta,   se   si    tratta    di
          competizione sportiva con veicoli a motore". 
              - Il capo I, sezione  II  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni  reca:   "Sezione   II   -   Delle   sanzioni
          amministrative   accessorie   a   sanzioni   amministrative
          pecuniarie". 
              - Il capo II, sezione II  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni reca: "Sezione II -  Sanzioni  amministrative
          accessorie a sanzioni penali".