Art. 4.

  1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.   Ferma   restando   la   sequenza   alfanumerica  fissata  dal
regolamento,   l'intestatario   della   carta  di  circolazione  puo'
chiedere,  per  le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con
il  decreto  di  cui  all'articolo  101,  comma 1, e con le modalita'
stabilite  dal  Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica
combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per
i  trasporti  terrestri,  dopo  avere  verificato che la combinazione
richiesta  non  sia  stata  gia' utilizzata, immatricola il veicolo e
rilascia  la  carta  di  circolazione.  Alla  consegna  delle  targhe
provvede  direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine
di  trenta  giorni  dal rilascio della carta di circolazione. Durante
tale  periodo  e'  consentita  la circolazione ai sensi dell'articolo
102, comma 3.";
    b)  al  comma  11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b)".
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  testo  dell'art.  100  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.    100    (Targhe   di   immatricolazione   degli
          autoveicoli,  dei  motoveicoli  e  dei  rimorchi). - 1. Gli
          autoveicoli   devono   essere   muniti,   anteriormente   e
          posteriormente,   di   una   targa  contenente  i  dati  di
          immatricolazione.
              2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
          una targa contenente i dati di immatricolazione.
              3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione.
              4.  I  rimorchi  e  i  carrelli  appendice, quando sono
          agganciati   ad   una   motrice,   devono   essere   muniti
          posteriormente   di  una  targa  ripetitrice  dei  dati  di
          immatricolazione della motrice stessa.
              5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
          caratteristiche rifrangenti.
              6.  I  veicoli  in  circolazione di prova devono essere
          muniti  posteriormente  di una targa che e' trasferibile da
          veicolo  a  veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati
          la  targa  deve  essere applicata posteriormente al veicolo
          rimorchiato.
              7.   Nel   regolamento  sono  stabiliti  i  criteri  di
          definizione  delle targhe di immatricolazione, ripetitrici,
          di prova e di riconoscimento.
              8.  Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
          regolamento,  l'intestatario  della  carta  di circolazione
          puo'  chiedere,  per  le  targhe  di cui ai commi 1 e 2, ai
          costi fissati con il decreto di cuiall'art. 101, comma 1, e
          con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti
          terrestri,  una  specifica  combinazione  alfanumerica.  Il
          competente   Ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,   dopo  avere  verificato  che  la  combinazione
          richiesta  non  sia  stata  gia' utilizzata, immatricola il
          veicolo  e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna
          delle  targhe  provvede direttamente l'Istituto Poligrafico
          dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della
          carta  di  circolazione. Durante tale periodo e' consentita
          la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3.
              9.  Il  regolamento  stabilisce per le targhe di cui al
          presente articolo:
                a) i   criteri   per   la   formazione  dei  dati  di
          immatricolazione;
                b) la collocazione e le modalita' di installazione;
                c) le   caratteristiche   costruttive,  dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione.
              10.   Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e'
          vietato  apporre  iscrizioni distintivi e sigle che possano
          creare equivoco nella identificazione del veicolo.
              11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
          e  9,  lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi
          a lire cinquecentottomilasettanta.
              12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
          propria   o   contraffatta   e'   punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
          milioni a lire dodici milioni.
              13.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una      somma     da     lire     trentottomilacento     a
          centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
              14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o  altera  targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale.
              15.  Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
          la  sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro della
          targa   non   rispondente   ai   requisiti  indicati.  Alle
          violazioni  di  cui  al  comma  12  consegue  la  sanziorne
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
          di  reiterazione  delle violazioni, la sanziorne accessoria
          della  confisca  amministrativa  del veicolo. La durata del
          fermo  amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
          tale  sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
          della  targa.  Si  osservano  le  norme  di  cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  101 del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni, e' il seguente.
              "1.  La  produzione e la distribuzione delle targhe dei
          veicoli  a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo
          Stato.  Il  Ministro  dei  trasporti  con  proprio decreto,
          sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze,
          stabilisce  il  prezzo  di vendita delle targhe comprensivo
          del  costo di produzione e di una quota di maggiorazione da
          destinare  esclusivamente alle attivita' previste dall'art.
          208,  comma  2.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con proprio
          decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori
          pubblici,  assegna  annualmente  i proventi derivanti dalla
          quota  di maggiorazione  al  Ministero  dei lavori pubblici
          nella  misura del venti per cento e alla Direzione generale
          della  M.C.T.C.  nella  misura  dell'ottanta  per cento. Il
          Ministro  del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri
          decreti, le necessarie variazioni di bilancio.".
              -  Il  testo  del  comma  3,  dell'art. 102 del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
              "3.  Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita
          la   circolazione  del  veicolo  previa  apposizione  sullo
          stesso,  a  cura  dell'intestatario, di un pannello a fondo
          bianco  riportante  le  indicazioni  contenute  nella targa
          originaria;  la  posizione  e  la  dimensione del pannello,
          nonche'   i   caratteri   di   iscrizione   devono   essere
          corrispondenti a quelli della targa originaria".