Art. 5.

  1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
anni  quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti altre
persone oltre al conducente;";
    b)  al  comma  1,  lettera  d),  numero  1),  prima della parola:
"motoveicoli" e' anteposta la seguente: "ciclomotori,";
    c)  al  comma  4,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La
stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti
un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art.  115  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  115  (Requisiti  per  la  guida dei veicoli e la
          conduzione  di  animali).  - 1. Chi guida veicoli o conduce
          animali  deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
          e aver compiuto:
                a) anni  quattordici  per  guidare veicoli a trazione
          animale  o  condurre  animali  da tiro, da soma o da sella,
          ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
                b) anni  quattordici  per guidare ciclomotori purche'
          non trasporti altre persone oltre al conducente;
                c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
          fino  a  125  cc che non trasportino altre persone oltre al
          conducente;  macchine  agricole  o  loro  complessi che non
          superino  i  limiti  di  sagoma  e  di peso stabiliti per i
          motoveicoli  e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
          cui  guida  sia  consentita  con  patente  di  categoria A,
          sempreche'   non   trasportino   altre   persone  oltre  al
          conducente;
                d) anni diciotto per guidare:
                  1) ciclomotori,    motoveicoli;    autovetture    e
          autoveicoli  per  il trasporto promiscuo di persone e cose;
          autoveicoli  per  uso  speciale,  con  o  senza  rimorchio;
          macchine  agricole  diverse da quelle indicate alla lettera
          c),   ovvero   che   trasportino  altre  persone  oltre  al
          conducente; macchine operatrici;
                  2)  autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
          autotreni,  autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
          cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
                  3)  i  veicoli  di  cui  al  punto  2) la cui massa
          complessiva  a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
          o  dei  semirimorchi,  superi  7,5  t, purche' munito di un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
                e) anni  ventuno  per  guidare:  i  veicoli di cui al
          punto  3)  della  lettera  d), quando il conducente non sia
          munito   del  certificato  di  abilitazione  professionale;
          motocarrozzette  ed  autovetture in servizio di piazza o di
          noleggio  con  conducente;  autobus,  autocarri, autotreni,
          autosnodati,  adibiti  al  trasporto  di persone, nonche' i
          mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
                a) anni   sessantacinque  per  guidare  autotreni  ed
          autoarticolati  la cui massa complessiva a pieno carico sia
          superiore a 20 t;
                b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,
          autotreni,    autoarticolati,   autosnodati,   adibiti   al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per  anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente
          consegua  uno  specifico  attestato  sui requisiti fisici e
          psichici  a seguito di visita medica specialistica annuale,
          secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
              3.  Chiunque  guida  veicoli o conduce animali e non si
          trovi  nelle  condizioni richieste dal presente articolo e'
          soggetto,  salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
          Qualora  trattasi  di  motoveicoli  e autoveicoli di cui al
          comma   1,   lettera   e),   e'   soggetto   alla  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.
              4.  Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
          categoria  A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
          a  125  cc  o che trasporta altre persone su motoveicoli di
          cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          sessantatremilacinquecentodieci            a           lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta.  La  stessa sanzione si
          applica  al  conducente  di  ciclomotore  che  trasporti un
          passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.
              5.  Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita' di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone  che  non si trovino nelle condizioni richieste dal
          presente  articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del      pagamento     di     una     somma     da     lire
          sessantatremilacinquecentodieci            a           lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta  se si tratta di veicolo
          o  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da            lire           trentottomilacento           a
          centocinquantaduemilaquattrocentoventi   se  si  tratta  di
          animali.
              6.  Le  violazioni  alle  disposizioni  che  precedono,
          quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo per giorni
          trenta,  secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI".