Art. 6.

  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  "Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli  e  autoveicoli  e certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori";
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Per  guidare  un  ciclomotore  il minore di eta' che abbia
compiuto  14  anni  deve  conseguire il certificato di idoneita' alla
guida,  rilasciato  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento per i
trasporti  terrestri,  a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalita' di cui al comma 11-bis.";
    c)  al  comma  2,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministero   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  con  decreti
dirigenziali,   stabilisce   il   procedimento   per   il   rilascio,
l'aggiornamento   e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio  sistema
informatico,  delle  patenti  di  guida, dei certificati di idoneita'
alla  guida  e  dei  certificati  di  abilitazione professionale, con
l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa, anche con
il  coinvolgimento  dei  medici di cui all'articolo 119, dei comuni e
delle autoscuole di cui all'articolo 123.";
    d) al comma 3, l'alinea, e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  patente  di  guida,  conforme  al  modello comunitario, si
distingue  nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:";
    e)  al  comma  5,  ultimo  periodo,  e'  soppressa  la parola: ",
comunque,"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Fanno
eccezione  le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di
piazza  o  di  noleggio  con  conducente per il trasporto di persone,
qualora  ricorrano  le  condizioni per il rilascio del certificato di
abilitazione  professionale  ai  conducenti  muniti  della patente di
guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.";
    f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  "11-bis.  Gli  aspiranti al conseguimento del certificato di cui al
comma  1-bis  possono  frequentare  appositi  corsi organizzati dalle
autoscuole.  In  tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato
ad   un  esame  finale  svolto  da  un  funzionario  esaminatore  del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni  statali  e  non statali di istruzione secondaria possono
partecipare  ai  corsi  organizzati  gratuitamente  all'interno della
scuola,    nell'ambito    dell'autonomia    scolastica.    Ai    fini
dell'organizzazione  dei  corsi,  le  istituzioni scolastiche possono
stipulare,  anche  sulla base di intese sottoscritte dalle province e
dai  competenti  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri,
apposite  convenzioni  a  titolo  gratuito  con  comuni,  autoscuole,
istituzioni   ed   associazioni  pubbliche  e  private  impegnate  in
attivita'  collegate  alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente  da  personale  insegnante delle autoscuole. La prova
finale  dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un
funzionario  esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore  responsabile  della gestione dei corsi. Ai fini della
copertura  dei  costi  di  organizzazione  dei corsi tenuti presso le
istituzioni     scolastiche,     al     Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono  assegnati i proventi delle
sanzioni    amministrative    pecuniarie    nella   misura   prevista
dall'articolo   208,   comma   2,   lettera  c).  Il  Ministro  delle
infrastrutture  e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da
adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.";
    g) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
  "13-bis.   Chiunque,   non   essendo  titolare  di  patente,  guida
ciclomotori  senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui
al   comma  11-bis  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento   di   una   somma   da   euro   cinquecentosedici  a  euro
duemilasessantacinque.";
    h) il comma 14 e' soppresso;
    i)  al  comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".
 
          Note all'art. 6:
              -  Il  testo  dell'art.  116  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   116   (Patente,   certificato  di  abilitazione
          professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
          certificato  di  idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
          Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida rilasciata dal competente
          ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
              1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
          abbia  compiuto  14  anni deve conseguire il certificato di
          idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  a  seguito  di
          specifico  corso  con  prova  finale organizzato secondo le
          modalita' di cui al comma 11-bis.
              2.  Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
          di  guida occorre presentare apposita domanda al competente
          ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
          ed  essere  in  possesso  dei  requisiti  fisici e psichici
          prescritti.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   con   decreti   dirigenziali,   stabilisce  il
          procedimento   per   il   rilascio,  l'aggiornamento  e  il
          duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
          patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
          dei   certificati   di   abilitazione   professionale,  con
          l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa,
          anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
          dei comuni e delle autoscuole di cui all'art. 123.
              3.   La   patente   di   guida,   conforme  al  modello
          comunitario,  si  distingue  nelle  seguenti  categorie  ed
          abilita  alla  guida dei veicoli indicati per le rispettive
          categorie:
                a) - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
                b) - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
          massa  complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
          posti  a  sedere,  escluso  quello  del  conducente, non e'
          superiore  a  otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
          ovvero  un  rimorchio  che  non ecceda la massa a vuoto del
          veicolo  trainante  e  non  comporti  una massa complessiva
          totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
                c) - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
          esclusi  quelli  per  la  cui guida e' richiesta la patente
          della categoria D;
                d)  -  autobus  ed  altri  autoveicoli  destinati  al
          trasporto  di  persone  il  cui  numero  di posti a sedere,
          escluso  quello  del conducente, e' superiore a otto, anche
          se trainanti un rimorchio leggero;
                e)  -  autoveicoli  per  la cui guida e' richiesta la
          patente  delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
          il  conducente  sia abilitato, quando trainano un rimorchio
          che  non  rientra  in  quelli  indicati  per ciascuna delle
          precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
          di   persone  e  autosnodati,  purche'  il  conducente  sia
          abilitato   alla  guida  di  autoveicoli  per  i  quali  e'
          richiesta    la    patente   della   categoria   D;   altri
          autoarticolati,  purche'  il  conducente sia abilitato alla
          guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
          della categoria C.
              4.  I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
          a pieno carico fino a 0,75 t.
              5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu'  minorazioni,  possono  ottenere  la  patente speciale
          delle  categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
          trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
          essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
          caratteristiche,  nonche'  con  determinate prescrizioni in
          relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
          comma  4.  Le  limitazioni  devono  essere  riportate sulla
          patente  e  devono  precisare quale protesi sia prescritta,
          ove  ricorra,  e/o  quale tipo di adattamento sia richiesto
          sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
          di  piazza  o  di  noleggio con conducente per trasporto di
          persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
          veicoli  adibiti  al  trasporto  di merci pericolose. Fanno
          eccezione  le  autovetture,  i tricicli ed i quadricicli in
          servizio  di  piazza  o  di  noleggio con conducente per il
          trasporto  di  persone, qualora ricorrano le condizioni per
          il  rilascio  del certificato di abilitazione professionale
          ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
          C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
              6.  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli
          per  i  quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
          solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
          per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
          rispettivamente da sei e da dodici mesi.
              7.  La  validita'  della patente puo' essere estesa dal
          competente  ufficio  provinciale  della  Direzione generale
          della  M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
          psichici  ed  esame  integrativo,  a  categorie  di veicoli
          diversi.
              8.  I  titolari  di  patente di categoria A, B e C, per
          guidare  motocarrozzette  ed  autovetture  in  servizio  di
          noleggio  con  conducente  e taxi, i titolari di patente di
          categoria  C  e  di  patente  di categoria E, correlata con
          patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
          per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
          cui  all'art.  115,  comma  1,  lettera  d),  numero  3), i
          titolari  di  patente  della  categoria  D  e di patente di
          categoria  E,  correlata  con  patente  di categoria D, per
          guidare   autobus,  autotreni  ed  autosnodati  adibiti  al
          trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
          conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente  ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
          sulla  base  dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
          di  esami  stabiliti  nel regolamento. Tale certificato non
          puo'  essere  rilasciato  a  mutilati  o minorati fisici. I
          conducenti  di  veicoli  adibiti  a  servizi  di  emergenza
          ottengono   il   rilascio   della   relativa   abilitazione
          professionale  esibendo  certificazione, che sara' definita
          con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          dalla  quale  risulti la loro idoneita' allo svolgimento di
          tale attivita'.
              9.  Nei  casi previsti dagli accordi internazionali cui
          l'Italia  abbia  aderito, per la guida di veicoli adibiti a
          determinati  trasporti professionali, i titolari di patente
          di  guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
          conseguire   il   relativo   certificato  di  abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal  competente  ufficio  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  Tali certificati non possono essere rilasciati ai
          mutilati e ai minorati fisici.
              10.  Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
          riguardo  nella normativa internazionale, saranno stabiliti
          i  tipi  dei  certificati  professionali  di cui al comma 9
          nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
          il  loro  conseguimento.  Nello  stesso regolamento saranno
          indicati  il  modello  e  le relative caratteristiche della
          patente  di  guida,  anche  ai  fini  di  evitare rischi di
          falsificazione.
              11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad   un   altro  comune  o  il  cambiamento  di  abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio centrale della Direzione generale della
          M.C.T.C.  che trasmette per posta, alla nuova residenza del
          titolare  della patente di guida, un tagliando di convalida
          da  apporre  sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
          comuni   devono   trasmettere  al  suddetto  ufficio  della
          Direzione  generale della M.C.T.C., per via telematica o su
          supporto  magnetico  secondo  i tracciati record prescritti
          dalla    Direzione   generale   della   M.C.T.C.,   notizia
          dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
          mese   decorrente   dalla   data   di  registrazione  della
          variazione   anagrafica.  Gli  ufficiali  di  anagrafe  che
          ricevono  la  comunicazione  del trasferimento di residenza
          senza  che  sia  stata  ad essi dimostrata, previa consegna
          delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
          degli  importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986,
          n.   870,   per   la  certificazione  della  variazione  di
          residenza,   ovvero   senza   che   sia   stato   ad   essi
          contestualmente  dichiarato  che il soggetto trasferito non
          e'  titolare  di  patente  di  guida,  sono responsabili in
          solido dell'omesso pagamento.
              11-bis.  Gli aspiranti al conseguimento del certificato
          di  cui  al  comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
          organizzati  dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
          certificato  e' subordinato ad un esame finale svolto da un
          funzionario  esaminatore  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  I giovani che frequentano istituzioni statali e
          non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
          corsi  organizzati  gratuitamente all'interno della scuola,
          nell'ambito     dell'autonomia    scolastica.    Ai    fini
          dell'organizzazione  dei  corsi, le istituzioni scolastiche
          possono  stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
          dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
          i   trasporti  terrestri,  apposite  convenzioni  a  titolo
          gratuito    con    comuni,   autoscuole,   istituzioni   ed
          associazioni  pubbliche  e  private  impegnate in attivita'
          collegate  alla  circolazione stradale. I corsi sono tenuti
          prevalentemente  da  personale insegnante delle autoscuole.
          La  prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
          e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  e dall'operatore responsabile
          della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
          di  organizzazione  dei  corsi tenuti presso le istituzioni
          scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  sono assegnati i proventi delle sanzioni
          amministrative  pecuniarie  nella misura prevista dall'art.
          208,  comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, stabilisce, con proprio
          decreto,  da  adottarsi  entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le direttive, le
          modalita',  i  programmi  dei corsi e delle relative prove,
          sulla base della normativa comunitaria.
              12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
          veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
          abbia  conseguito  la  patente di guida o il certificato di
          abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
              13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida e' punito con la sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da lire quattro
          milioni  a  lire  sedici  milioni;  la  stessa  sanzione si
          applica  ai  conducenti  che  guidano senza patente perche'
          revocata   o  non  rinnovata  per  mancanza  dei  requisiti
          previsti dal presente codice.
              13-bis.  Chiunque,  non  essendo  titolare  di patente,
          guida  ciclomotori  senza aver conseguito il certificato di
          idoneita'  di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  euro
          cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.
              14. (Comma soppresso).
              15.  Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
          essendo   munito   della   patente  di  guida  ma  non  del
          certificato    di    abilitazione   professionale,   quando
          prescritto,   o   di  apposita  dichiarazione  sostitutiva,
          rilasciata  dal competente ufficio della Direzione generale
          della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
          dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
          certificato  di  abilitazione,  e'  soggetto  alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.
              16.   (Comma   abrogato   dall'art.   15,  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 575/1994).
              17.  Le  violazioni delle disposizioni, di cui ai commi
          13-bis  e  15,  importano  la sanzione accessoria del fermo
          amministrativo  del veicolo per giorni sessanta, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
              18.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 13 consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa   del   veicolo.  Quando  non  e'  possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si  applica  la sanzione accessoria della sospensione della
          patente  di guida eventualmente posseduta per un periodo da
          tre  a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI".
              -  Il  testo  dell'art.  119  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  25,  e successive modificazioni, e il
          seguente:
              "Art.   119   (Requisiti   fisici  e  psichici  per  il
          conseguimento  della  patente  di  guida).  -  1.  Non puo'
          ottenere   la   patente  di  guida  o  l'autorizzazione  ad
          esercitarsi  alla  guida  di cui all'art. 122, comma 2, chi
          sia  affetto  da  malattia  fisica  o  psichica, deficienza
          organica  o  minorazione  psichica,  anatomica o funzionale
          tale  da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli a
          motore.
              2.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e psichici,
          tranne  per  i  casi  stabiliti  nel comma 4, e' effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,   cui   sono  attribuite  funzioni  in  materia
          medico-legale.   L'accertamento   suindicato   puo'  essere
          effettuato  altresi'  da un medico responsabile dei servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          sanita',  o  da  un  ispettore  medico delle Ferrovie dello
          Stato  o  da  un  medico  militare  in  servizio permanente
          effettivo  o  da  un  medico  del  ruolo  professionale dei
          sanitari  della  Polizia  di Stato o da un medico del ruolo
          sanitario  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
          ispettore   medico   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale. In tutti i casi tale accertamento deve
          essere effettuato nei gabinetti medici.
              2-bis.  L'accertamento  dei requisiti psichici e fisici
          nei  confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti di
          categoria  A,  B,  BE  e  sottocategorie, e' effettuato dai
          medici  specialisti nell'area della diabetologia e malattie
          del  ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
          l'eventuale   scadenza   entro   la   quale  effettuare  il
          successivo  controllo medico cui e' subordinata la conferma
          o la revisione della patente di guida.
              3.  L'accertamento  di cui al comma 2 deve risultare da
          certificazione  di  data  non  anteriore  a  tre mesi dalla
          presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
          (La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi
          del   richiedente   dichiarati  da  un  certificato  medico
          rilasciato dal medico di fiducia).
              4.  L'accertamento  dei  requisiti fisici e psichici e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia  presso  le unita' sanitarie locali del capoluogo
          di provincia, nei riguardi:
                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli  accertamenti chimici si dovra' procedere ad una prova
          pratica  di  guida  su  veicolo  adattato in relazione alle
          particolari esigenze;
                b) di  coloro  che  abbiano superato i sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
          ed  autoarticolati,  adibiti  al  trasporto di cose, la cui
          massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20
          t, macchine operatrici;
                c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
          prefetto   o   dall'ufficio   provinciale  della  Direzione
          generale della M.C.T.C.;
                d) di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito degli
          accertamenti  clinici,  strumentali e di laboratorio faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida;
                d-bis)   dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti C,
          D,  CE,  DE  e  sottocategorie.  In tal caso la commissione
          medica  e'  integrata da un medico specialista diabetologo,
          sia  ai  fini  degli  accertamenti  relativi alla specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
              5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni di cui al
          comma  4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
          dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica
          centrale  istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale
          commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
          di  accertamenti  demandati agli organi sanitari periferici
          delle  Ferrovie  dello  Stato.  La anzidetta commissione ha
          altresi'  il  compito, su richiesta del suddetto Ministero,
          di    esprimere    il   parere   su   particolari   aspetti
          dell'idoneita'  psichica  e  fisica alla guida, nonche' sul
          coordinamento   e   sull'indirizzo  della  attivita'  delle
          commissioni mediche locali.
              6.  Di  tale  parere  il Ministro dei trasporti e della
          navigazione  si  avvale  anche  in  sede  di  decisione del
          ricorso  avverso  il  provvedimento della sospensione della
          patente  di  guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in
          sede  di  decisione  del  ricorso  avverso  la revoca della
          patente   di   guida   disposta   dal   competente  ufficio
          provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
          avvale  della  collaborazione  di  medici  appartenenti  ai
          servizi territoriali della riabilitazione.
              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
                a) i  requisiti  fisici  e  psichici per conseguire e
          confermare le patenti di guida;
                b)   le  modalita'  di  rilascio  ed  i  modelli  dei
          certificati medici;
                c) la  composizione  e  le modalita' di funzionamento
          delle  commissioni  mediche  di cui al comma 4, delle quali
          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
          territoriali    della   riabilitazione,   qualora   vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera  a)  del  citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
          della  M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
          conducenti   che   manifestano   comportamenti   o  sintomi
          associabili  a  patologie  alcolcorrelate,  le  commissioni
          mediche  sono  integrate  con  la presenza di un medico dei
          servizi  per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione,
          cura,  riabilitazione  e reinserimento sociale dei soggetti
          con  problemi e patologie alcolcorrelati. Puo' intervenire,
          ove richiesto dall'interessato, un medico di suafiducia;
                d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che
          possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
          A, B, C e D.
              9.  I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
          commissioni  mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
          qualora  lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento dei
          requisiti  fisici  e  psichici  sia  integrato da specifica
          valutazione   psico-diagnostica   effettuata  da  psicologi
          abilitati   all'esercizio  della  professione  ed  iscritti
          all'albo professionale.
              10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita', e' istituito un apposito
          comitato   tecnico  che  ha  il  compito  di  fornire  alle
          Commissioni   mediche  locali  informazioni  sul  progresso
          tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
          a motore da parte dei mutilati e minorati fisici".
              -  Il  testo  dell'art.  123  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' il
          seguente:
              "Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione
          stradale,  l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
          denominate autoscuole.
              2.  Le  autoscuole  sono  soggette  ad autorizzazione e
          vigilanza  amministrativa  da  parte  delle  province  ed a
          vigilanza  tecnica  da parte degli uffici provinciali della
          Direzione generale della M.C.T.C.
              3.   I   compiti   delle   province   in   materia   di
          autorizzazione   e   di   vigilanza   amministrativa  sulle
          autoscuole  sono  svolti  sulla  base di apposite direttive
          emanate  dal  Ministro  dei  trasporti,  nel  rispetto  dei
          principi  legislativi  ed in modo uniforme per la vigilanza
          tecnica  sull'insegnamento  e  per  la limitazione numerica
          delle  autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice
          della motorizzazione e alla estensione del territorio.
              4.  Le  persone  fisiche o giuridiche, le societa', gli
          enti   possono   ottenere   l'autorizzazione.  Il  titolare
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  deve  avere  la
          gestione  diretta  e  personale  dell'esercizio  e dei beni
          patrimoniali  dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
          funzionamento  nei  confronti  del  concedente. Nel caso di
          societa'  od enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a
          persona  delegata  dal legale rappresentante della societa'
          od ente secondo quanto previsto dal regolamento.
              5.  L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto
          gli  anni  ventuno,  risulti  di  buona  condotta  e sia in
          possesso  di  adeguata capacita' finanziaria, di diploma di
          istruzione   di  secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante  di teoria o istruttore di guida. Per le persone
          giuridiche  i  requisiti  richiesti  dal presente comma, ad
          eccezione  della  capacita'  finanziaria  che  deve  essere
          posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
          rappresentante  o,  nel  caso  di  societa'  od  enti, alla
          persona da questi delegata.
              6.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata  ai
          delinquenti  abituali,  professionali  o  per  tendenza e a
          coloro  che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative di
          sicurezza  personali  o alle misure di prevenzione previste
          dall'art. 120, comma 1.
              7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura
          tecnica  e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
          riconosciuti   idonei  dal  Ministero  dei  trasporti,  che
          rilascia  specifico  attestato  di qualifica professionale.
          Qualora   piu'   scuole   autorizzate   si   consorzino   e
          costituiscano  un  centro  di  istruzione  automobilistica,
          riconosciuto   dall'ufficio   provinciale  della  Direzione
          generale  della  M.C.T.C.  secondo criteri uniformi fissati
          con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  le  dotazioni
          complessive,  in  personale ed attrezzature, possono essere
          adeguatamente ridotte.
              8.  L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a
          tre mesi quando:
                a) l'attivita'    dell'autoscuola   non   si   svolga
          regolarmente;
                b) il  titolare  non provveda alla sostituzione degli
          insegnanti  o  degli istruttori che non siano piu' ritenuti
          idonei  dal  competente ufficio provinciale della Direzione
          generale della M.C.T.C.;
                c) il  titolare  non ottemperi alle disposizioni date
          dall'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale della
          M.C.T.C.     ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola.
              9. L'autorizzazione e' revocata quando:
                a) siano  venuti  meno  la  capacita' finanziaria e i
          requisiti morali del titolare;
                b)  venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e didattica
          dell'autoscuola;
                c) siano  stati adottati piu' di due provvedimenti di
          sospensione in un quinquennio.
              10.  Il  Ministro  dei trasporti stabilisce, con propri
          decreti:  i  requisiti  minimi  di capacita' finanziaria; i
          requisiti  di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori
          delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali
          e  sull'arredamento  didattico, anche al fine di consentire
          l'eventuale  svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita'  tecnica  degli  insegnanti e degli istruttori; i
          programmi  di  esame  per il conseguimento della patente di
          guida.
              11.     Chiunque     gestisce    un'autoscuola    senza
          autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento       di       una       somma       da      lire
          unmilioneduecentosettantamilacentottanta       a       lire
          cinquemilioniottantamilasettecento.     Dalla    violazione
          consegue     la    sanzione    amministrativa    accessoria
          dell'immediata  chiusura  dell'autoscuola  e  di cessazione
          della  relativa  attivita', ordinata dal competente ufficio
          secondo  le  norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI.
              12.   Chiunque   insegna   teoria  nelle  autoscuole  o
          istruisce  alla  guida  su  veicoli delle autoscuole, senza
          essere  a  cio'  abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.
              13.  Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
          il  rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo
          stesso   regolamento   saranno   dettate   norme   per   lo
          svolgimento,  da  parte  degli enti pubblici non economici,
          dell'attivita'  di  consulenza,  secondo  la legge 8 agosto
          1991, n. 264".
              -  Per  il testo del comma 2, lettera c), dell'art. 208
          del   decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  e
          successive modificazioni, vedi art. 15 del presente decreto
          legislativo.