Art. 7.

  1.  Dopo  l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Art.  126-bis  (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della
patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio,
annotato  nell'anagrafe  nazionale  degli abilitati alla guida di cui
agli  articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata
nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme
per  le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento
di  cui  al  titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione
del  punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale
di contestazione.
  2.  L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione
che  comporta  la  perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale  degli  abilitati  alla  guida. La contestazione si intende
definita   quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della  sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi  e  giurisdizionali  ammessi  ovvero  siano  decorsi i
termini  per  la  proposizione  dei  medesimi. Il predetto termine di
trenta  giorni  decorre  dalla  conoscenza  da  parte  dell'organo di
polizia  dell'avvenuto  pagamento  della sanzione, della scadenza del
termine  per  la  proposizione  dei  ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito   dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione  puo'  essere
effettuata  solo  se  la  persona  del conducente, quale responsabile
della  violazione,  sia  stata  identificata inequivocabilmente; tale
comunicazione  avviene  per via telematica o mediante moduli cartacei
predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
  3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e' comunicata agli interessati
dall'anagrafe   nazionale   degli   abilitati   alla  guida.  Ciascun
conducente  puo'  controllare  in  tempo reale lo stato della propria
patente  con  le  modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
  4.  Fatti  salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle  autoscuole  ovvero  da  soggetti  pubblici  o  privati  a cio'
autorizzati  dal  Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare  sei  punti.  A  tale  fine, l'attestato di frequenza al
corso  deve  essere  trasmesso  all'ufficio  del  Dipartimento  per i
trasporti  terrestri  competente  per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe  nazionale  dagli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  stabiliti i
criteri  per  il  rilascio  dell'autorizzazione,  i  programmi  e  le
modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
  5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la  mancanza,  per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma
di  comportamento  da  cui  derivi  la  decurtazione  del  punteggio,
determina  l'attribuzione  del  completo punteggio iniziale, entro il
limite dei venti punti.
  6.  Alla  perdita  totale  del punteggio, il titolare della patente
deve  sottoporsi  all'esame  di idoneita' tecnica di cui all'articolo
128.  A  tale  fine,  l'ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  competente  per territorio, su comunicazione dell'anagrafe
nazionale  degli  abilitati  alla  guida,  dispone la revisione della
patente  di  guida.  Il relativo provvedimento, notificato secondo le
procedure  di  cui  all'articolo  201,  comma  3, e' atto definitivo.
Qualora  il  titolare  della  patente  non  si sottoponga ai predetti
accertamenti  entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
revisione,  la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con
atto  definitivo,  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per i
trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al
titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo  12,  che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.".
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art.  126 del decreto legislativo 30
          aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni e' il
          seguente:
              "Art.  126  (Durata  e  conferma  della validita' della
          patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
          A  e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
          o  confermate  a  chi  ha superato il cinquantesimo anno di
          eta'  sono  valide  per  cinque anni e a chi ha superato il
          settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
              2.  La  patente speciale di guida delle categorie A e B
          rilasciata  a  mutilati  e  minorati  fisici e quella della
          categoria  C  sono  valide per cinque anni e per tre anni a
          partire  dal  settantesimo  anno  di eta'. La patente della
          categoria D e' valida per cinque anni.
              3.  Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo'
          stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
          categorie  di  patenti  anche in relazione all'uso cui sono
          destinati  i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
          loro  requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
          quali   casi  debba  addivenirsi  alla  sostituzione  della
          patente.
              4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
          comma  1,  per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
          di  cui  all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
          cinque  anni  e  comunque  in  occasione  della conferma di
          validita'  della  patente di guida. Detto accertamento deve
          effettuarsi  con  cadenza  biennale nei confronti di coloro
          che  abbiano  superato  i  sessantacinque  anni  di eta' ed
          abbiano  titolo  a guidare autocarri di massa complessiva a
          pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati,
          adibiti  al  trasporto  di cose, la cui massa complessiva a
          pieno   carico  non  sia  superiore  a  20  t,  e  macchine
          operatrici.
              4-bis.  Per  i soggetti affetti da diabete trattati con
          insulina  gli  accertamenti  di  cui all'art. 119, comma 4,
          lettera  d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
          piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
              5.   La  validita'  della  patente  e'  confermata  dal
          competente  ufficio centrale della Direzione generale della
          M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
          di  guida  un  tagliando  di  convalida  da  apporre  sulla
          medesima  patente  di  guida.  A tal fine gli uffici da cui
          dipendono  i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
          tenuti  a  trasmettere  al suddetto ufficio della Direzione
          generale  della  M.C.T.C.,  nel  termine  di  cinque giorni
          decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
          ogni  certificato  medico dal quale risulti che il titolare
          e'  in  possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
          per  la conferma della validita'. Analogamente procedono le
          commissioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  nonche'  i
          competenti  uffici  del Ministero dei trasporti nei casi di
          cui  all'art.  119,  comma 5. Non possono essere sottoposti
          alla  visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
          esibizione  delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
          in  conto  corrente  postale  degli  importi  dovuti per la
          conferma  di validita' della patente di guida. Il personale
          sanitario  che effettua la visita e' responsabile in solido
          dell'omesso  pagamento.  La  ricevuta andra' conservata dal
          titolare della patente per il periodo di validita'.
              6.   L'autorita'   sanitaria,   nel   caso   che  dagli
          accertamenti  di  cui  al comma 5 rilevi che siano venute a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente,  comunica  al competente ufficio provinciale della
          Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
          stesso  per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma
          2, e 130.
              7.  Chiunque  guida  con  patente  la cui validita' sia
          scaduta   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento       di       una       somma       da      lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.      Alla      violazione
          conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
          della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due
          mesi.  In  caso  di reiterazione delle violazioni, in luogo
          del  fermo  amministrativo, consegue la sanzione accessoria
          della confisca amministrativa del veicolo.".
              -  Per  i  testi  degli  articoli 225 e 226 del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni, vedi note all'art. 3.
              -  Il  testo  dell'art.  128  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' il
          seguente:
              "Art.  128 (Revisione della patente di guida). - 1. Gli
          uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
          nonche'  il  prefetto  nei  casi  previsti  dall'art.  187,
          possono  disporre  che  siano  sottoposti  a  visita medica
          presso  la  commissione  medica locale di cui all'art. 119,
          comma  4,  o ad esame di idoneita' i titolari di patente di
          guida  qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi
          dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita'
          tecnica.  L'esito  della  visita  medica  o  dell'esame  di
          idoneita'  sono comunicati ai competenti uffici provinciali
          della  Direzione  generale della M.C.T.C. per gli eventuali
          provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
              2.  Chiunque  circoli  senza  essersi  sottoposto  agli
          accertamenti  o esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
          Alla  stessa  sanzione soggiace chiunque circoli nonostante
          sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario
          effettuato  ai  sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo
          alla guida.
              3.  Dalle  violazioni  suddette  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo
          le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.".
              -  Il  testo  del  comma  3,  dell'art. 201 del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
              "3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
          indicati   nell'art.   12,  dei  messi  comunali  o  di  un
          funzionario   dell'amministrazione   che  ha  accertato  la
          violazione,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura  civile,  ovvero  a mezzo della posta, secondo le
          norme  sulle  notificazioni  a  mezzo del servizio postale.
          Comunque,   le   notificazioni   si  intendono  validamente
          eseguite  quando  siano  fatte  alla residenza, domicilio o
          sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o
          dall'archivio  nazionale  dei  veicoli  istituito presso la
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  o  dal P.R.A. o dalla
          patente di guida del conducente.".