Art. 7. 1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione puo' essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. 2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della categoria D e' valida per cinque anni. 3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. 4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validita' della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. 4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'. 5. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'. 6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.". - Per i testi degli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, vedi note all'art. 3. - Il testo dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 128 (Revisione della patente di guida). - 1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. 2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida. 3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.". - Il testo del comma 3, dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' il seguente: "3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.".