Art. 8 1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 8: - Il testo del comma 9 dell'art. 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' il seguente: "9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. Fuori dei casi previsti dall'art. 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".