Art. 8 
 
  1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque,
a qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia  in  velocita'
con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad otto  mesi  e
con    l'ammenda     da     euro     cinquecentosedici     a     euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca  del  veicolo
con il quale e' stata commessa la  violazione.  All'accertamento  del
reato  consegue   la   sanzione   amministrativa   accessoria   della
sospensione della patente da due a sei mesi ai  sensi  del  capo  II,
sezione II, del titolo VI.". 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito  con  modificazioni
dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo  del  comma  9  dell'art.  141  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, e' il seguente: 
              "9. Chiunque viola  la  disposizione  del  comma  5  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da  lire  duecentocinquantaquattromilatrenta  a  lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta. Fuori dei  casi  previsti
          dall'art. 9, chiunque, a qualsiasi titolo o  per  qualunque
          finalita', gareggia in velocita' con veicoli a  motore,  e'
          punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da
          euro           cinquecentosedici           a           euro
          cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del
          veicolo con il  quale  e'  stata  commessa  la  violazione.
          All'accertamento   del   reato   consegue    la    sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          da due a sei mesi ai sensi del capo  II,  sezione  II,  del
          titolo VI.".