Art. 9.
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per
le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle
autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di
marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il
limite massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, sempreche' lo consentano
l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i
dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima
non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le
strade extraurbane principali.".
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 1 dell'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
"Art. 142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
possono elevare il limite massimo di velocita' fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed
effettive del tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.".
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della
strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti
di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a
disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori
pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano contrari alle
proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di
cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre
l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro
dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla
esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa
nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b)devono
essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si
tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va
riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono
comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari
ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai
Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonche' le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi
previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da due a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto
mesi".
- Il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata). -
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della
carreggiata e in prossimita' del margine destro della
medesima, anche quando la strada e' libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono
essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro
della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli
altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una
curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su
strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una
carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra; quando e'
divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra o quella centrale, salvo diversa
segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata
e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si deve
percorrere la corsia piu' libera a destra; la corsia o le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. (Comma soppresso).
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa
segnalazione, quando carreggiata e' a due o piu' corsie per
senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera piu' a
destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensita'
del traffico, possono impegnare la corsia piu' opportuna in
relazione alla direzione che essi intendono prendere alla
successiva intersezione; i conducenti stessi non possono
peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare
a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle
norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la
manovra di sorpasso che in tale ipotesi e' consentita anche
a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli
possono procedere sui binari stessi purche',
compatibilmente con le esigenze della circolazione, non
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa
segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso,
entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono
marciare a sinistra della zona interessata dai binari,
purche' rimangano sempre entro la parte della carreggiata
relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata
da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della
strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga
il passaggio su un lato determinato, possono transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente,
purche' rimangano entro la parte della carreggiata relativa
al loro senso di circolazione e purche' non comportino
intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano e' soggetto alla
sanzione amminisfrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
limitata visibilita', ovvero percorre la carreggiata
contromano, quando la strada sia divisa in piu' carreggiate
separate, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Dalla violazione prevista
dal presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta".