Art. 9.

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita  umana  la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade,  i  110  km/h  per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali,  ed  i  50  km/h  per  le  strade  nei centri abitati, con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per
le  strade  urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano,   previa  installazione  degli  appositi  segnali.  Sulle
autostrade  a  tre  corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di
marcia,  gli  enti  proprietari  o  concessionari  possono elevare il
limite  massimo  di  velocita'  fino  a  150  km/h  sulla  base delle
caratteristiche   progettuali  ed  effettive  del  tracciato,  previa
installazione   degli  appositi  segnali,  sempreche'  lo  consentano
l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i
dati   di   incidentalita'   dell'ultimo   quinquennio.  In  caso  di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima
non  puo'  superare  i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le
strade extraurbane principali.".
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  142 del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni,  come modificato dal decreto qui pubblicato,
          e' il seguente:
              "Art.  142  (Limiti  di  velocita).  - 1. Ai fini della
          sicurezza  della  circolazione  e  della  tutela della vita
          umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
          le  autostrade,  i  110  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali,  i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
          e  per  le  strade  extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
          strade  nei  centri abitati, con la possibilita' di elevare
          tale  limite  fino  ad  un massimo di 70 km/h per le strade
          urbane  le  cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
          consentano,  previa  installazione  degli appositi segnali.
          Sulle  autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
          ogni  senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
          possono  elevare  il limite massimo di velocita' fino a 150
          km/h   sulla  base  delle  caratteristiche  progettuali  ed
          effettive   del   tracciato,   previa  installazione  degli
          appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
          traffico,  le  condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
          di  incidentalita'  dell'ultimo  quinquennio.  In  caso  di
          precipitazioni   atmosferiche   di   qualsiasi  natura,  la
          velocita'  massima  non  puo'  superare  i  110 km/h per le
          autostrade   ed   i  90  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali.".
              2.   Entro   i   limiti   massimi  suddetti,  gli  enti
          proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
          alla  relativa  segnalazione,  limiti di velocita' minimi e
          limiti  di  velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
          comma  1,  in  determinate strade e tratti di strada quando
          l'applicazione  al  caso  concreto dei criteri indicati nel
          comma   1  renda  opportuna  la  determinazione  di  limiti
          diversi,  seguendo  le  direttive che saranno impartite dal
          Ministro  dei  lavori  pubblici. Gli enti proprietari della
          strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti
          di  velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a
          disporre   limiti   particolari.  Il  Ministro  dei  lavori
          pubblici  puo'  modificare i provvedimenti presi dagli enti
          proprietari   della  strada,  quando  siano  contrari  alle
          proprie  direttive e comunque contrastanti con i criteri di
          cui  al  comma  1.  Lo  stesso Ministro puo' anche disporre
          l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
          proprietario;  in  caso di mancato adempimento, il Ministro
          dei   lavori  pubblici  puo'  procedere  direttamente  alla
          esecuzione  delle  opere necessarie, con diritto di rivalsa
          nei confronti dell'ente proprietario.
              3.   Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono
          superare le velocita' sottoindicate:
                a) ciclomotori: 45 km/h;
                b) autoveicoli   o   motoveicoli  utilizzati  per  il
          trasporto  delle merci pericolose rientranti nella classe 1
          figurante  in  allegato  all'accordo  di  cui all'art. 168,
          comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
          abitati; 30 km/h nei centri abitati;
                c) macchine  agricole  e macchine operatrici: 40 km/h
          se  montati  su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
          15 km/h in tutti gli altri casi;
                d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
                e) treni   costituiti  da  un  autoveicolo  e  da  un
          rimorchio  di  cui  alle  lettere h), i) e l) dell'art. 54,
          comma  1:  70  km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
          autostrade;
                f)  autobus  e  filobus  di massa complessiva a pieno
          carico  superiore  a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
          100 km/h sulle autostrade;
                g) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
          altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
          3,5  t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
          km/h sulle autostrade;
                h) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
          altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
          12  t:  70  km/h  fuori  dei  centri abitati; 80 km/h sulle
          autostrade;
                i) autocarri  di  massa  complessiva  a  pieno carico
          superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
          sensi  dell'art.  82,  comma  6:  70  km/h fuori dei centri
          abitati; 80 km/h sulle autostrade;
                l)  mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
          km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
              4.  Nella  parte posteriore dei veicoli di cui al comma
          3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b)devono
          essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si
          tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va
          riportata   sui  rimorchi  ovvero  sui  semirimorchi.  Sono
          comunque  esclusi  da tale obbligo gli autoveicoli militari
          ricompresi  nelle  lettere  c),  g),  h) ed i) del comma 3,
          quando  siano  in  dotazione  alle  Forze armate, ovvero ai
          Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
              5.  In  tutti  i  casi nei quali sono fissati limiti di
          velocita'  restano  fermi  gli obblighi stabiliti dall'art.
          141.
              6.  Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
          velocita'  sono considerate fonti di prova le risultanze di
          apparecchiature    debitamente    omologate,   nonche'   le
          registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
          percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
              7.  Chiunque  non osserva i limiti minimi di velocita',
          ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
          km/h,   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento       di       una       somma       da      lire
          sessantatremilacinquecentodieci            a           lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta.
              8.  Chiunque  supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.
              9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
          velocita'  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
          pagamento       di       una       somma       da      lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
          ai  sensi  delle  norme  di  cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
          possesso  della  patente  di  guida da meno di tre anni, la
          sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
              10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma        da       lire       trentottomilacento       a
          centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
              11.  Se  le  violazioni  di  cui ai commi 7, 8 e 9 sono
          commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
          lettere  b),  e),  f),  g),  h),  i)  e  l) le sanzioni ivi
          previste sono raddoppiate.
              12.  Quando  il  titolare  di  una patente di guida sia
          incorso,  in  un  periodo  di  due  anni,  in una ulteriore
          violazione   del   comma   9,  la  sanzione  amministrativa
          accessoria  e' della sospensione della patente da due a sei
          mesi,  ai  sensi  delle norme di cui al capo I, sezione II,
          del   titolo  VI.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  un
          conducente  in  possesso  della patente di guida da meno di
          tre  anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto
          mesi".
              -  Il  testo  dell'art.  143 del decreto legislativo 30
          aprile   1992,   n.   285,  e  successive  modifiche,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata). -
          1.  I  veicoli  devono  circolare  sulla parte destra della
          carreggiata  e  in  prossimita'  del  margine  destro della
          medesima, anche quando la strada e' libera.
              2.  I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono
          essere  tenuti  il  piu' vicino possibile al margine destro
          della carreggiata.
              3.  La  disposizione  del comma 2 si applica anche agli
          altri  veicoli  quando  si incrociano ovvero percorrono una
          curva  o  un  raccordo  convesso,  a  meno che circolino su
          strade  a  due carreggiate separate o su una carreggiata ad
          almeno  due  corsie  per  ogni  senso  di  marcia  o su una
          carreggiata a senso unico di circolazione.
              4.  Quando  una  strada  e'  divisa  in due carreggiate
          separate,  si  deve  percorrere quella di destra; quando e'
          divisa  in  tre  carreggiate  separate,  si deve percorrere
          quella   di   destra   o  quella  centrale,  salvo  diversa
          segnalazione.
              5.  Salvo  diversa segnalazione, quando una carreggiata
          e'  a  due  o  piu'  corsie  per  senso  di marcia, si deve
          percorrere  la  corsia piu' libera a destra; la corsia o le
          corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
              6. (Comma soppresso).
              7.   All'interno  dei  centri  abitati,  salvo  diversa
          segnalazione, quando carreggiata e' a due o piu' corsie per
          senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera piu' a
          destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
          sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensita'
          del traffico, possono impegnare la corsia piu' opportuna in
          relazione  alla  direzione che essi intendono prendere alla
          successiva  intersezione;  i  conducenti stessi non possono
          peraltro  cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare
          a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle
          norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la
          manovra di sorpasso che in tale ipotesi e' consentita anche
          a destra.
              8.  Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli
          possono    procedere    sui    binari    stessi    purche',
          compatibilmente  con  le  esigenze  della circolazione, non
          ostacolino  o  rallentino la marcia dei tram, salva diversa
          segnalazione.
              9.  Nelle  strade  con  doppi  binari tranviari a raso,
          entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono
          marciare  a  sinistra  della  zona  interessata dai binari,
          purche'  rimangano  sempre entro la parte della carreggiata
          relativa al loro senso di circolazione.
              10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata
          da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della
          strada,  i  veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga
          il  passaggio  su  un  lato determinato, possono transitare
          indifferentemente  a  destra  o  a sinistra del salvagente,
          purche' rimangano entro la parte della carreggiata relativa
          al  loro  senso  di  circolazione  e purche' non comportino
          intralcio al movimento dei viaggiatori.
              11.   Chiunque  circola  contromano  e'  soggetto  alla
          sanzione  amminisfrativa del pagamento di una somma da lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
              12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
          curve,  dei  raccordi  convessi  o  in  ogni  altro caso di
          limitata   visibilita',   ovvero  percorre  la  carreggiata
          contromano, quando la strada sia divisa in piu' carreggiate
          separate,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
          pagamento       di       una       somma       da      lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta. Dalla violazione prevista
          dal  presente  comma  consegue  la  sanzione amministrativa
          accessoria  della  sospensione  della  patente da uno a tre
          mesi,  ai  sensi  del capo I, sezione II, del titolo VI. In
          casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi.
              13.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento       di       una       somma       da      lire
          sessantatremilacinquecentodieci            a           lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta".