Art. 2.
  1.  Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su
apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e
di  uscita,  marca,  modello,  colore  e  targa  di  ciascun veicolo.
Dall'annotazione  dei  dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati
occasionalmente  nel  limite  massimo  di  due  giorni  e  i  veicoli
ricoverati con contratto di custodia.
  2.   L'annotazione  puo'  essere  effettuata  anche  con  modalita'
informatiche. Tali modalita' e il modello di ricevuta di cui al comma
1  sono  stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.