Art. 3.
  1.  Il  comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di  inizio  dell'attivita'  al  prefetto. Il prefetto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare
l'esercizio  dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma
2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di
pubblica  sicurezza  e,  in  ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  l'art.  11,  comma  2, del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza":
              "2.  Le autorizzazioni di polizia possono essere negate
          a   chi   ha  riportato  condanna  per  delitti  contro  la
          personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
          per  delitti contro le persone commessi con violenza, o per
          furto,  rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
          rapina  o  di  estorsione,  o  per  violenza  o  resistenza
          all'autorita',  e  a  chi  non  puo'  provare  la sua buona
          condotta.".