Art. 3. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Nota all'art. 3: - Si riporta l'art. 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza": "2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.".