Art. 4.
  1.  E'  abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
  2.  All'articolo  86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  sono  soppresse  le  seguenti  parole:  "esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 197
 
          Note all'art. 4:
              - Il   regio   decreto  6 maggio  1941,  n.  635  reca:
          "Regolamento  per  l'esecuzione  del  testo unico 18 giugno
          1931, n. 773".
              - Si  riporta il comma 1 dell'art. 86 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "1.   Non   possono   esercitarsi,  senza  licenza  del
          questore,   alberghi,   compresi  quelli  diurni,  locande,
          pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe' o altri esercizi in
          cui  si  vendono  al  minuto  o  si  consumano vino, birra,
          liquori  od  altre  bevande  anche  non alcoliche, ne' sale
          pubbliche  per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili.".