Art. 4. 1. E' abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole: "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 197
Note all'art. 4: - Il regio decreto 6 maggio 1941, n. 635 reca: "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773". - Si riporta il comma 1 dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dal decreto qui pubblicato: "1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.".