Art. 2.
  1.  Il  comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di  inizio  dell'attivita'  al  prefetto. Il prefetto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare
l'esercizio  dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma
2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di
pubblica  sicurezza  e,  in  ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
  2.  Il  prefetto,  nel  caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di
noleggio,  anche successivamente allo scadere del termine di sessanta
giorni  di  cui  al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione
del   provvedimento   al  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,
Direzione  della  motorizzazione  e sicurezza del trasporto terrestre
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al fine di
consentire  un  controllo  sulle carte di circolazione dei veicoli di
proprieta'  dei  soggetti  nei  cui  confronti  e'  stato  emanato il
provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  l'art.  11,  comma  2, del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza":
              "2.  Le autorizzazioni di polizia possono essere negate
          a   chi   ha  riportato  condanna  per  delitti  contro  la
          personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
          per  delitti contro le persone commessi con violenza, o per
          furto,  rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
          rapina  o  di  estorsione,  o  per  violenza  o  resistenza
          all'autorita',  e  a  chi  non  puo'  provare  la sua buona
          condotta.".