Art. 2. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. 2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprieta' dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Nota all'art. 2: - Si riporta l'art. 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza": "2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.".