Art. 2

  1.  Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per
singolo  focolare, uguale o superiore a 50 MW, e' consentito l'uso di
coke  da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento
in massa.
  2. L'uso del coke da petrolio nel luogo di produzione e' consentito
in  deroga  a  quanto  previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del
decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 174 del 30
luglio 1990.
  3.  Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti
dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al
60 per cento con il prodotto ottenuto e' consentito l'uso del coke da
petrolio  con  contenuto  di  zolfo  non  superiore al 6 per cento in
massa.
  4.  E'  in  ogni  caso  vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei
forni   per   la  produzione  della  calce  impiegata  nell'industria
alimentare.