La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  Presidente  della  Repubblica  autorizzato a ratificare i
Protocolli  opzionali  alla  Convenzione  dei  diritti del fanciullo,
concernenti  rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione
dei   bambini   e   la   pornografia  rappresentante  bambini  ed  il
coinvolgimento  dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il
6 settembre 2000.