Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo
concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la
pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo
concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.