Art. 2.
    1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai Protocolli di cui
all'articolo  1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 14 del Protocollo
concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la
pornografia  rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo
concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.