Art. 2.

  1.  Alla  vigilanza  sull'adempimento  dell'obbligo  di  istruzione
provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
    a) il  sindaco,  o  un  suo  delegato,  del  comune  ove hanno la
residenza  i  giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono
soggetti al predetto obbligo di istruzione;
    b) i  dirigenti  scolastici  delle  scuole di ogni ordine e grado
statali,  paritarie  e,  fino  a quando non sara' realizzato, a norma
dell'articolo  1,  comma  7,  della  legge  10 marzo  2000, n. 62, il
definitivo  superamento  delle  disposizioni  di  cui  alla parte II,
titolo  VIII  del  testo  unico  approvato  con  decreto  legislativo
16 aprile   1994,   n.   297,  parificate,  pareggiate  o  legalmente
riconosciute,  presso  le  quali  sono  iscritti,  ovvero hanno fatto
richiesta  di  iscrizione,  gli  studenti cui e' rivolto l'obbligo di
istruzione.
  2.  Entro  il  mese  di dicembre  che precede l'inizio di ogni anno
scolastico,  il  comune  di  residenza predispone l'elenco dei minori
soggetti  all'obbligo  di  istruzione  e  provvede  a  darne  notizia
mediante  diretta  comunicazione  agli  interessati,  ovvero mediante
affissione  all'albo  pretorio  di  apposito  avviso, nel quale siano
indicate  le  modalita'  di visione dell'elenco da parte degli aventi
diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali.
I  genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo
ne  faccia  le  veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle
annuali  disposizioni,  a  iscrivere  gli  stessi  presso  una scuola
dell'obbligo   statale,  o  paritaria  o  fino  a  quando  non  sara'
realizzato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo
2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla
parte  seconda,  titolo  VIII  del  testo unico approvato con decreto
legislativo   16 aprile   1994,  n.  297,  parificata,  pareggiata  o
legalmente    riconosciuta,    ovvero   a   provvedere   direttamente
all'istruzione  obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del
decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente,
apposita   dichiarazione  al  dirigente  dell'istituzione  scolastica
interessata.
  3.  I  responsabili  delle  istituzioni scolastiche che ricevono le
iscrizioni  al  primo  anno  dell'istruzione  obbligatoria,  entro il
ventesimo  giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne
comunicazione  ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari
riscontri.  Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta
se  non  nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi
intrapreso,  ovvero  abbiano  assolto  all'obbligo  di  istruzione. I
dirigenti   scolastici   sono   tenuti,   in  caso  di  trasferimento
dell'obbligato  ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di
passaggio  ad  altra  scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere
d'ufficio,  insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie",
gia'  utilizzato  dalle  scuole,  completo  dei  dati di tutto l'iter
scolastico  che  consente  una  organica raccolta di notizie sui dati
anagrafici,  sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il
controllo   incrociato   tra   scuola  di  provenienza  e  scuola  di
destinazione.  Copia  del  "foglio  notizie", puntualmente aggiornato
dagli  istituti  scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla
scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.
  4.  Le  autorita'  comunali,  deputate  alla  vigilanza, in caso di
riscontrate  inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i
responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge.
Dell'atto  di  ammonizione  puo'  essere  data contestuale notizia ai
centri   di   assistenza   sociale,   presenti  sul  territorio,  per
individuare   le  eventuali  attivita'  o  iniziative  che  dovessero
risultare  piu'  opportune  per  agevolare o realizzare le condizioni
favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.
  5.  Nel  corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle
istituzioni  scolastiche,  sono tenuti a verificare periodicamente la
frequenza  degli  studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i
necessari   riscontri  delle  cause  giustificative  delle  eventuali
assenze.
  6.  In  presenza  di  reiterate  assenze ingiustificate du-rante il
corso   dell'anno   scolastico,   i  responsabili  delle  istituzioni
scolastiche  sono  tenuti  altresi', sentiti i consigli di classe, ad
assumere  le  iniziative piu' idonee al fine di contenere il fenomeno
riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo
di  istruzione.  In  caso  di  persistenza  delle  assenze i medesimi
dirigenti   provvedono   ad   informare  le  autorita'  comunali  per
l'attivazione  delle  procedure  di  cui  al comma 4, articolo 2, del
presente regolamento.
  7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  111, comma 2, del decreto
legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  sono  tenuti  a  sostenere i
prescritti  esami  di  idoneita'  ovvero di licenza media, presso uno
degli  istituti  di  cui  al  comma  2, secondo quanto disposto dalla
vigente  normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o
al  termine  dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di
istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso
scolastico,  viene  rilasciata  all'allievo, dalla stessa istituzione
scolastica   ove   ha  sostenuto  l'esame  di  idoneita',  l'apposita
certificazione,  prevista  dall'articolo  1, comma 4, della legge del
20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto
1999,  n.  323,  attestante  il  proscioglimento ovvero l'adempimento
dell'obbligo   d'istruzione   nonche'  le  competenze  acquisite  che
costituiscono  credito  formativo  ai  fini  del  conseguimento della
qualifica professionale.
  8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il
trattamento  dei  dati  relativi  ai  giovani,  tenuti all'obbligo di
istruzione,  e'  soggetto  alle  disposizioni  contenute  nella legge
31 dicembre  1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.
 
          Note all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          n. 62 del 10 marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 67 del 21 marzo 2000:
              "7.  Alle scuole non statali che non intendano chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo VIII del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
          Allo  scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  il  Ministro  della pubblica istruzione presenta al
          Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con
          un   proprio   decreto,   previo  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
          delle   citate   disposizioni   del  predetto  testo  unico
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          anche  al  fine  di  ricondurre tutte le scuole non statali
          nelle  due  tipologie delle scuole paritarie e delle scuole
          non paritarie.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  111,  comma 2 del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
              "2.  I  genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che
          intendano    provvedere    privatamente    o   direttamente
          all'istruzione  dell'obbligato  devono dimostrare di averne
          la  capacita'  tecnica  od  economica e darne comunicazione
          anno per anno alla competente autorita'".
              -  Per  il  comma  4  dell'art.  1 della legge n. 9 del
          20 gennaio 1999 vedi in note al titolo.
              -  Si riporta il testo dell'art. 9 (certificazione) del
          Regolamento  n. 323 del 9 agosto 1999 registrato alla Corte
          dei  conti  l'8  settembre  1999  - Registro n. 2, Pubblica
          istruzione, foglio n. 222.
              "Art. 9 (Certificazione). - 1. La certificazione di cui
          all'art.  1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e'
          rilasciata   dalla   scuola   a   ciascun  allievo  che,  a
          conclusione    dell'anno    scolastico,    e'    prosciolto
          dall'obbligo  o  vi  abbia  adempiuto senza iscriversi alla
          classe successiva.
              2. Il modello di certificazione e' adottato con decreto
          del   Ministro  della  pubblica  istruzione  e  attesta  il
          percorso  didattico  ed educativo svolto dall'allievo, e ne
          indica   le   conoscenze,  le  capacita'  e  le  competenze
          acquisite  mediante  idonei  descrittori, che devono essere
          riferiti   ai   risultati   conseguiti  sia  nel  curricolo
          ordinario  sia nelle attivita' modulari e nelle esperienze,
          anche  personalizzate,  realizzate in sede di orientamento,
          riorientamento,     arricchimento     e    diversificazione
          dell'offerta educativa e formativa.
              3.  Per  gli  aspetti  riguardanti il valore di credito
          formativo  della  certificazione  ai fini del conseguimento
          della  qualifica  professionale,  il  modello  e'  adottato
          previo  parere  della  Conferenza  unificata Stato, regioni
          citta' e autonomie locali.".
              -  La  legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "norme a
          tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto al
          trattamento   dei   dati  personali"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale   dell'8 gennaio  1997,  n.  3,  serie
          generale.
              -  Il  decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 135,
          recante  "Disposizioni  integrative della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675, sul trattamento dei dati sensibili da parte
          di   soggetti   pubblici"   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, serie generale.
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          28 luglio  1999,  n.  318  "Regolamento  recante  norme per
          l'individuazione  delle  misure  minime di sicurezza per il
          trattamento  dei dati personali a norma dell'art. 15, comma
          2,  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675" e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14 settembre  1999, n. 21,
          serie generale.