Art. 2. 1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione. 2. Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalita' di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata. 3. I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", gia' utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'iter scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del "foglio notizie", puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione. 4. Le autorita' comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione puo' essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attivita' o iniziative che dovessero risultare piu' opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo. 5. Nel corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni scolastiche, sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze. 6. In presenza di reiterate assenze ingiustificate du-rante il corso dell'anno scolastico, i responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti altresi', sentiti i consigli di classe, ad assumere le iniziative piu' idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze i medesimi dirigenti provvedono ad informare le autorita' comunali per l'attivazione delle procedure di cui al comma 4, articolo 2, del presente regolamento. 7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneita' ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneita', l'apposita certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonche' le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale. 8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento dei dati relativi ai giovani, tenuti all'obbligo di istruzione, e' soggetto alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 62 del 10 marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000: "7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.". - Si riporta il testo dell'art. 111, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. "2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita'". - Per il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999 vedi in note al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 9 (certificazione) del Regolamento n. 323 del 9 agosto 1999 registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999 - Registro n. 2, Pubblica istruzione, foglio n. 222. "Art. 9 (Certificazione). - 1. La certificazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e' rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, e' prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva. 2. Il modello di certificazione e' adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacita' e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attivita' modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa. 3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello e' adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni citta' e autonomie locali.". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n. 3, serie generale. - Il decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, serie generale. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 318 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999, n. 21, serie generale.