Art. 3. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - ai minori stranieri non appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, presenti sul territorio nazionale e soggetti all'obbligo di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla facolta' del minore straniero di richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno. 2. Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse in materia tra regioni, province, comuni e istituzioni scolastiche, sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (iscrizione scolastica) - Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione-Diritto allo studio e professioni vedi in note alle premesse.