Art. 3.

  1.  Ai  sensi  e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto
del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento
recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero  -  ai  minori stranieri non appartenenti agli Stati
membri  dell'Unione  europea,  presenti  sul  territorio  nazionale e
soggetti  all'obbligo  di  istruzione,  si  applicano le stesse norme
previste  per  i  cittadini  italiani  o  appartenenti a Stati membri
dell'Unione  europea,  con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia
alla  facolta'  del  minore straniero di richiedere l'iscrizione alla
scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno.
  2.  Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse
in  materia  tra regioni, province, comuni e istituzioni scolastiche,
sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione.
 
          Nota all'art. 3:

              - Per il testo dell'art. 45, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   31 agosto  1999,  n.  394  (iscrizione
          scolastica)  -  Capo  VII  -  Disposizioni  in  materia  di
          istruzione-Diritto  allo  studio e professioni vedi in note
          alle premesse.