Art. 4.

  1.  I  comuni,  entro  la  conclusione  di ciascun anno scolastico,
trasmettono  all'Ufficio  scolastico  regionale  i  dati numerici, in
termini   quantitativi,   dei   casi   di  evasione  dell'obbligo  di
istruzione,  comunicati  dalle  istituzioni  scolastiche  del proprio
territorio.  Entro  il  trenta agosto  dello  stesso  anno  l'Ufficio
scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia
i dati raccolti.
  2.   Comune,  regione,  provincia,  Ufficio  scolastico  regionale,
eventualmente  d'intesa  con altri enti pubblici o privati, formulano
entro  il  30 settembre  di  ogni  anno un piano di prevenzione della
dispersione scolastica.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181