Art. 11. 1. La fondazione provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del patrimonio; b) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri; c) i proventi di gestione; d) altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attivita' indicate nei commi 2 e 3. 2. La fondazione puo' svolgere direttamente i servizi previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. La fondazione non puo' in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita' economica.
Nota all'art. 11, comma 2: - Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e' il seguente: "Art. 112 (Servizi di assistenza culturale e di ospitalita). (Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, articoli 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1). - 1. Nei luoghi indicati all'art. 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico. 2. I servizi riguardano in particolare: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.".