Art. 11.
  1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
    a) i redditi del patrimonio;
    b) contributi    ed    assegnazioni,    anche    a    titolo   di
sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri;
    c) i proventi di gestione;
    d) altre   entrate,   derivanti  dall'esercizio  delle  attivita'
indicate nei commi 2 e 3.
  2.  La  fondazione  puo'  svolgere  direttamente i servizi previsti
dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
  3.  La  fondazione  non  puo' in alcun caso distribuire o assegnare
quote  di  utili,  di  patrimonio  ovvero  qualsiasi  altra  forma di
utilita' economica.
 
          Nota all'art. 11, comma 2:
              - Il   testo  dell'art.  112  del  decreto  legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  490  (Testo unico delle disposizioni
          legislative  in  materia di beni culturali ed ambientali, a
          norma  dell'art.  1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e'
          il seguente:
              "Art.   112  (Servizi  di  assistenza  culturale  e  di
          ospitalita).   (Decreto-legge  14 novembre  1992,  n.  433,
          convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1993,
          n.  4,  art. 4, comma 1; decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
          41,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 22 marzo
          1995,  n.  85, art. 47-quater; decreto del Presidente della
          Repubblica  5 luglio  1995, n. 417, articoli 31-60; decreto
          ministeriale  24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1). - 1.
          Nei  luoghi  indicati  all'art. 99, comma 1, possono essere
          istituiti  servizi di assistenza culturale e di ospitalita'
          per il pubblico.
              2. I servizi riguardano in particolare:
                a) il  servizio editoriale e di vendita riguardante i
          cataloghi   e   i   sussidi  catalografici,  audiovisivi  e
          informatici,   ogni   altro  materiale  informativo,  e  le
          riproduzioni di beni culturali;
                b) i  servizi riguardanti beni librari e archivistici
          per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
          bibliotecario;
                c) la   gestione   di   raccolte   discografiche,  di
          diapoteche e biblioteche museali;
                d) la  gestione  dei  punti vendita e l'utilizzazione
          commerciale delle riproduzioni dei beni;
                e) i  servizi  di  accoglienza, ivi inclusi quelli di
          assistenza  e  di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
          di  informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
          di incontro;
                f) i  servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione, di
          guardaroba;
                g) l'organizzazione   di   mostre   e  manifestazioni
          culturali, di iniziative promozionali.".