Art. 12.
  1.  Il  bilancio  delle  fondazioni  e'  costituito  dai  documenti
previsti  dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono
i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e
la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli
obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si
osservano,  in  quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da
2421 a 2435 del codice civile.
  2.  Le  fondazioni predispongono contabilita' separate con riguardo
all'attivita'    di   impresa   esercitata   direttamente   a   norma
dell'articolo 11.
 
          Nota all'art. 12, comma 1:
              - Si riporta il testo degli articoli da 2421 a 2435 del
          codice civile:
              "Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri
          e  le  altre  scritture contabili prescritti nell'art. 2214
          [c.c. 2302, 2516, 2709] la societa' deve tenere:
                1)  il  libro  dei  soci [c.c. 2346, 2490], nel quale
          devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e
          il   nome   dei   titolari   delle   azioni  nominative,  i
          trasferimenti  e  i vincoli ad esse relativi e i versamenti
          eseguiti [c.c. 2355];
                2)  il libro delle obbligazioni [c.c. 2410], il quale
          deve  indicare  l'ammontare  delle obbligazioni emesse e di
          quelle  estinte,  il  cognome  e il nome dei titolari delle
          obbligazioni  nominative  e  i trasferimenti e i vincoli ad
          esse relativi [c.c. 2413, n. 4, 2418];
                3)  il  libro  delle  adunanze  e delle deliberazioni
          delle  assemblee,  in  cui devono essere trascritti anche i
          verbali redatti per atto pubblico [c.c. 2375];
                4)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
          consiglio di amministrazione [c.c. 2380, 2388, 2392];
                5)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
          collegio sindacale;
                6)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
          comitato esecutivo [c.c. 2381], se questo esiste;
                7)  il  libro  delle  adunanze  e delle deliberazioni
          delle  assemblee degli obbligazionisti [c.c. 2415], se sono
          state emesse obbligazioni.
              I  libri  indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a
          cura  degli  amministratori,  il  libro indicato nel n. 5 a
          cura  del  collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a
          cura  del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a
          cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
              I  libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono
          essere  numerati  progressivamente in ogni pagina e bollati
          in ogni foglio a norma dell'art. 2215.".
              "Art. 2422 (Diritto d'ispezione dei libri sociali). - I
          soci  hanno  diritto  di  esaminare  i  libri  [c.c.  2516]
          indicati  nei  numeri  1  e 3 dell'articolo precedente e di
          ottenerne estratti a proprie spese [c.c. 2490].
              Eguale  diritto  spetta  al rappresentante comune degli
          obbligazionisti  per  i  libri  indicati  nei  numeri 2 e 3
          dell'articolo precedente,  e ai singoli obbligazionisti per
          il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo.".
              "Art.    2423   (Redazione   del   bilancio).   -   Gli
          amministratori  devono  redigere  il bilancio di esercizio,
          costituito  dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
          dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200].
              Il  bilancio  deve  essere redatto con chiarezza e deve
          rappresentare  in  modo  veritiero e corretto la situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  della societa' e il risultato
          economico dell'esercizio.
              Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
          di  legge  non sono sufficienti a dare una rappresentazione
          veritiera  e  corretta,  si  devono fornire le informazioni
          complementari necessarie allo scopo.
              Se,   in   casi   eccezionali,  l'applicazione  di  una
          disposizione  degli  articoli seguenti e' incompatibile con
          la  rappresentazione  veritiera e corretta, la disposizione
          non   deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa  deve
          motivare  la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e  del  risultato  economico. Gli eventuali utili derivanti
          dalla  deroga  devono,  essere  iscritti in una riserva non
          distribuibile  se  non  in  misura corrispondente al valore
          recuperato.
              Il  bilancio  e' redatto in unita' di euro, senza cifre
          decimali,  ad  eccezione  della  nota  integrativa che puo'
          essere redatta in migliaia di euro.".
              "Art.  2423-bis (Principi di redazione del bilancio). -
          Nella  redazione  del  bilancio  devono  essere osservati i
          seguenti principi:
                1)  la  valutazione  delle  voci  deve  essere  fatta
          secondo  prudenza  e  nella prospettiva della continuazione
          dell'attivita';
                2)  si  possono  indicare  esclusivamente  gli  utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
                3)  si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento;
                4)  si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
          competenza  dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo la
          chiusura di questo;
                5)  gli  elementi eterogenei ricompresi nelle singole
          voci devono essere valutati separatamente;
                6)  i  criteri  di  valutazione  non  possono  essere
          modificati da un esercizio all'altro.
              Deroghe  al principio enunciato nel numero 6) del comma
          precedente  sono  consentite  in  casi eccezionali. La nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico.".
              "Art.  2423-ter  (Struttura  dello stato patrimoniale e
          del  conto  economico).  -  Salve  le disposizioni di leggi
          speciali   per   le  societa'  che  esercitano  particolari
          attivita',  nello  stato patrimoniale e nel conto economico
          devono   essere   iscritte   separatamente,  e  nell'ordine
          indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  possono  essere
          ulteriormente  suddivise,  senza  eliminazione  della  voce
          complessiva  e  dell'importo  corrispondente;  esse possono
          essere  raggruppate  soltanto  quando  il raggruppamento, a
          causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
          secondo  comma  dell'art.  2423  o quando esso favorisce la
          chiarezza  del  bilancio.  In  questo  secondo caso la nota
          integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
          raggruppamento.
              Devono  essere  aggiunte  altre  voci  qualora  il loro
          contenuto  non  sia  compreso  in alcuna di quelle previste
          dagli articoli 2424 e 2425.
              Le   voci  precedute  da  numeri  arabi  devono  essere
          adattate   quando   lo   esige   la  natura  dell'attivita'
          esercitata.
              Per  ogni  voce  dello  stato  patrimoniale e del conto
          economico   deve   essere  indicato  l'importo  della  voce
          corrispondente  dell'esercizio  precedente.  Se le voci non
          sono  comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
          devono   essere   adattate;   la   non   comparabilita'   e
          l'adattamento  o  l'impossibilita'  di questo devono essere
          segnalati e commentati nella nota integrativa.
              Sono vietati i compensi di partite.".
              "Art.  2424  (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
          stato  patrimoniale  deve  essere redatto in conformita' al
          seguente schema.
                                    Attivo
          A)  Crediti  verso  soci  per versamenti ancora dovuti, con
          separata indicazione della parte gia' richiamata.
          B) Immobilizzazioni:
              I - Immobilizzazioni immateriali:
                1) costi di impianto e di ampliamento;
                2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
                3)  diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno;
                4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
                5) avviamento;
                6) immobilizzazioni in corso e acconti;
                7) altre.
              Totale.
              II - Immobilizzazioni materiali:
                1) terreni e fabbricati;
                2) impianti e macchinario;
                3) attrezzature industriali e commerciali;
                4) altri beni;
                5) immobilizzazioni in corso e acconti.
              Totale.
              III   -   Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata
          indicazione,  per  ciascuna voce dei crediti, degli importi
          esigibili entro l'esercizio successivo:
                1) partecipazioni in:
                  a) imprese controllate;
                  b) imprese collegate;
                  c) imprese controllanti;
                  d) altre imprese.
                2) crediti:
                  a) verso imprese controllate;
                  b) verso imprese collegate;
                  c) verso controllanti;
                  d) verso altri.
                3) altri titoli;
                4)  azioni  proprie, con indicazione anche del valore
          nominale complessivo.
              Totale.
              Totale immobilizzazioni (B).
          C) Attivo circolante:
              I - Rimanenze:
                1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
                2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
                3) lavori in corso su ordinazione;
                4) prodotti finiti e merci;
                5) acconti.
              Totale.
              II  -  Crediti,  con separata indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
                1) verso clienti;
                2) verso imprese controllate;
                3) verso imprese collegate;
                4) verso controllanti;
                5) verso altri.
              Totale.
              III  -  Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni:
                1) partecipazioni in imprese controllate;
                2) partecipazioni in imprese collegate;
                3) partecipazioni in imprese controllanti;
                4) altre partecipazioni;
                5)  azioni  proprie, con indicazioni anche del valore
          nominale complessivo;
                6) altri titoli.
              Totale.
              IV - Disponibilita' liquide:
                1) depositi bancari e postali;
                2) assegni;
                3) danaro e valori in cassa.
              Totale.
              Totale attivo circolante (C).
          D)  Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio
          su prestiti.
                                    Passivo
          A) Patrimonio netto:
              I - Capitale.
              II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
              III - Riserve di rivalutazione.
              IV - Riserva legale.
              V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
              VI - Riserve statutarie.
              VII - Altre riserve, distintamente indicate.
              VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
              IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
              Totale.
          B) Fondi per rischi e oneri:
              1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
              2) per imposte;
              3) altri.
              Totale.
          C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
          D)  Debiti,  con  separata  indicazione, per ciascuna voce,
          degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
              1) obbligazioni;
              2) obbligazioni convertibili;
              3) debiti verso banche;
              4) debiti verso altri finanziatori;
              5) acconti;
              6) debiti verso fornitori;
              7) debiti rappresentati da titoli di credito;
              8) debiti verso imprese controllate;
              9) debiti verso imprese collegate;
              10) debiti verso controllanti;
              11) debiti tributari;
              12)  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
          sociale;
              13) altri debiti.
              Totale.
          E)  Ratei e risconti, con separata indicazione dell'agio su
          prestiti.
              Se  un  elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
          piu'   voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa  deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto.
              In  calce  allo  stato patrimoniale devono risultare le
          garanzie    prestate    direttamente    o   indirettamente,
          distinguendosi  tra  fidejussioni,  avalli,  altre garanzie
          personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
          ciascun  tipo,  le  garanzie  prestate  a favore di imprese
          controllate  e  collegate,  nonche'  di  controllanti  e di
          imprese  sottoposte  al  controllo di queste ultime; devono
          inoltre risultare gli altri conti d'ordine.".
              "Art.  2424-bis  (Disposizioni  relative a singole voci
          dello  stato  patrimoniale).  -  Gli  elementi patrimoniali
          destinati  ad  essere utilizzati durevolmente devono essere
          iscritti tra le immobilizzazioni.
              Le  partecipazioni  in  altre  imprese  in  misura  non
          inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
          si presumono immobilizzazioni.
              Gli  accantonamenti  per rischi ed oneri sono destinati
          soltanto  a coprire perdite o debiti di natura determinata,
          di  esistenza  certa  o  probabile, dei quali tuttavia alla
          chiusura  dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
          la data di sopravvenienza.
              Nella  voce  "trattamento  di  fine  rapporto di lavoro
          subordinato"  deve  essere  indicato  l'importo calcolato a
          norma dell'art. 2120.
              Nella  voce  ratei  e  risconti  attivi  devono  essere
          iscritti  i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
          in  esercizi  successivi,  e  i  costi  sostenuti  entro la
          chiusura   dell'esercizio  ma  di  competenza  di  esercizi
          successivi.  Nella  voce  ratei  e  risconti passivi devono
          essere   iscritti  i  costi  di  competenza  dell'esercizio
          esigibili  in  esercizi  successivi  e i proventi percepiti
          entro  la  chiusura  dell'esercizio  ma  di  competenza  di
          esercizi  successivi.  Possono essere iscritte in tali voci
          soltanto  quote  di  costi  e proventi, comuni a due o piu'
          esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.".
              "Art.  2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
          economico  deve  essere  redatto in conformita' al seguente
          schema:
          A) Valore della produzione:
              1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
              2)  variazioni  delle rimanenze di prodotti in corso di
          lavorazione, semilavorati e finiti;
              3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
              4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
              5)  altri  ricavi  e proventi, con separata indicazione
          dei contributi in conto esercizio.
              Totale.
          B) Costi della produzione:
              6)  per  materie  prime,  sussidiarie,  di consumo e di
          merci;
              7) per servizi;
              8) per godimento di beni di terzi;
              9) per il personale:
                a) salari e stipendi;
                b) oneri sociali;
                c) trattamento di fine rapporto;
                d) trattamento di quiescenza e simili;
                e) altri costi;
              10) ammortamenti e svalutazioni:
                a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
                b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
                c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
                d) svalutazioni   dei  crediti  compresi  nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide;
              11)   variazioni  delle  rimanenze  di  materie  prime,
          sussidiarie, di consumo e merci;
              12) accantonamenti per rischi;
              13) altri accantonamenti;
              14) oneri diversi di gestione.
              Totale.
              Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
          C) Proventi e oneri finanziari:
              15)    proventi   da   partecipazioni,   con   separata
          indicazione  di  quelli  relativi  ad imprese controllate e
          collegate;
              16) altri proventi finanziari;
                a) da  crediti  iscritti  nelle immobilizzazioni, con
          separata  indicazione  di  quelli  da imprese controllate e
          collegate e di quelli da controllanti;
                b) da  titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
          costituiscono partecipazioni;
                c) da  titoli iscritti nell'attivo circolante che non
          costituiscono partecipazioni;
                d) proventi  diversi  dai  precedenti,  con  separata
          indicazione  di quelli da imprese controllate e collegate e
          di quelli da controllanti;
              17)  interessi  e  altri oneri finanziari, con separata
          indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
          e verso controllanti.
              Totale (15+16-17).
          D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
              18) rivalutazioni:
                a) di partecipazioni;
                b) di    immobilizzazioni    finanziarie    che   non
          costituiscono partecipazioni;
                c) di  titoli  iscritti all'attivo circolante che non
          costituiscono partecipazioni;
              19) svalutazioni:
                a) di partecipazioni;
                b) di    immobilizzazioni    finanziarie    che   non
          costituiscono partecipazioni;
                c) di  titoli iscritti nell'attivo circolante che non
          costituiscono partecipazioni.
              Totale delle rettifiche (18-19).
            E) Proventi e oneri straordinari:
              20)    proventi,   con   separata   indicazione   delle
          plusvalenze   da   alienazioni   i   cui  ricavi  non  sono
          iscrivibili al n. 5);
              21)  oneri, con separata indicazione delle minusvalenze
          da   alienazioni,   i   cui   effetti  contabili  non  sono
          iscrivibili  al n. 14), e delle imposte relative a esercizi
          precedenti.
              Totale delle partite straordinarie (20-21).
              Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);
              22) imposte sul reddito dell'esercizio;
              23) [risultato dell'esercizio];
              24)  [rettifiche  di  valore  operate esclusivamente in
          applicazione di norme tributarie];
              25)    [accantonamenti    operati   esclusivamente   in
          applicazione di norme tributarie];
              26) utile (perdita) dell'esercizio.".
              "Art.  2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi
          ed  oneri).  -  I  ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
          devono  essere  indicati  al  netto dei resi, degli sconti,
          abbuoni   e   premi,  nonche'  delle  imposte  direttamente
          connesse  con  la vendita dei prodotti e la prestazione dei
          servizi.".
              "Art.   2426   (Criteri   di   valutazione).   -  Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
                1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minor  valore;  questo  non  puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  n.  4)  o, se non vi sia obbligo di redigere il
          bilancio   consolidato,   al   valore  corrispondente  alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
          alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime, detratti i
          dividendi  ed  operate le rettifiche richieste dai principi
          di   redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'  quelle
          necessarie  per  il  rispetto  dei  principi indicati negli
          articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disaggio  su  prestiti  deve  essere iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli "primo
          entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categoria di beni,
          nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempre che
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
              E'   consentito   effettuare  rettifiche  di  valore  e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie.".
              "Art.  2427  (Contenuto  della  nota integrativa). - La
          nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
          altre disposizioni:
                1)  i  criteri applicati nella valutazione delle voci
          del   bilancio,   nelle   rettifiche   di  valore  e  nella
          conversione  dei  valori non espressi all'origine in moneta
          avente corso legale nello Stato;
                2)  i  movimenti delle immobilizzazioni, specificando
          per  ciascuna  voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti  da  una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
          nell'esercizio;  le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti e le
          svalutazioni  effettuati  nell'esercizio;  il  totale delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio;
                3)  la composizione delle voci costi di impianto e di
          ampliamento   e   "costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e  di
          pubblicita'",  nonche'  le  ragioni  dell'iscrizione  ed  i
          rispettivi criteri di ammortamento;
                4)  le variazioni intervenute nella consistenza delle
          altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
          fondi   e   per   il   trattamento  di  fine  rapporto,  le
          utilizzazioni, e gli accantonamenti;
                5)    l'elenco    delle   partecipazioni,   possedute
          direttamente  o  per  tramite  di societa' fiduciaria o per
          interposta  persona,  in  imprese  controllate e collegate,
          indicando  per  ciascuna  la  denominazione,  la  sede,  il
          capitale,  l'importo  del  patrimonio  netto,  l'utile o la
          perdita  dell'ultimo  esercizio,  la  quota  posseduta e il
          valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
                6)  distintamente  per ciascuna voce, l'ammontare dei
          crediti  e  dei debiti di durata residua superiore a cinque
          anni,  e  dei  debiti  assistiti  da garanzie reali su beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie;
                7)  la  composizione  delle  voci  "ratei  e risconti
          attivi"  e  "ratei  e risconti passivi" e della voce "altri
          fondi"  dello  stato patrimoniale, quando il loro ammontare
          sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre
          riserve";
                8)   l'ammontare   degli  oneri  finanziari  imputati
          nell'esercizio  ai  valori iscritti nell'attivo dello stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce;
                9)   gli   impegni   non   risultanti   dallo   stato
          patrimoniale;  le  notizie  sulla  composizione e natura di
          tali  impegni  e  dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia
          utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
          della  societa',  specificando  quelli  relativi  a imprese
          controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
          al controllo di queste ultime;
                10)  se  significativa,  la  ripartizione  dei ricavi
          delle  vendite  e  delle  prestazioni  secondo categorie di
          attivita' e secondo aree geografiche;
                11)   l'ammontare  dei  proventi  da  partecipazioni,
          indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi.
                12)  la  suddivisione  degli interessi ed altri oneri
          finanziari,  indicati  nell'art.  2425,  n. 17), relativi a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
                13)  la composizione delle voci proventi straordinari
          e  oneri  straordinari  del conto economico, quando il loro
          ammontare sia apprezzabile;
                14)  i  motivi  delle  rettifiche  di  valore e degli
          accantonamenti  eseguiti  esclusivamente in applicazione di
          norme  tributarie  ed  i  relativi  importi,  appositamente
          evidenziati   rispetto   all'ammontare   complessivo  delle
          rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
          voci del conto economico;
                15)  il  numero  medio  dei dipendenti, ripartito per
          categoria;
                16)   l'ammontare   dei   compensi   spettanti   agli
          amministratori  ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
          categoria;
                17)  il  numero  e  il  valore  nominale  di ciascuna
          categoria  di azioni della societa' e il numero e il valore
          nominale  delle  nuove  azioni  della societa' sottoscritte
          durante l'esercizio;
                18)   le   azioni   di   godimento,  le  obbligazioni
          convertibili  in  azioni  e i titoli o valori simili emessi
          dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
          essi attribuiscono.".
              "Art.  2428  (Relazione  sulla gestione). - Il bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          sulla  situazione  della  societa'  e  sull'andamento della
          gestione,  nel suo complesso e nei vari settori in cui essa
          ha  operato,  anche  attraverso  imprese  controllate,  con
          particolare,   riguardo   ai   costi,   ai  ricavi  e  agli
          investimenti.
              Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
                1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
                2)  i  rapporti  con  imprese controllate, collegate,
          controllanti  e  imprese  sottoposte al controllo di queste
          ultime;
                3)  il  numero  e il valore nominale sia delle azioni
          proprie  sia  delle azioni o quote di societa' controllanti
          possedute  dalla  societa',  anche  per tramite di societa'
          fiduciaria  o  per  interposta  persona,  con l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente;
                4)  il  numero  e il valore nominale sia delle azioni
          proprie  sia  delle azioni o quote di societa' controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio,  anche per tramite di societa' fiduciaria o
          per    interposta    persona,   con   l'indicazione   della
          corrispondente  parte  di capitale, dei corrispettivi e dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni;
                5)  i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo la chiusura
          dell'esercizio;
                6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
              Entro   tre   mesi   dalla   fine  del  primo  semestre
          dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
          quotate  in  borsa devono trasmettere al collegio sindacale
          una   relazione   sull'andamento  della  gestione,  redatta
          secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per
          le  societa'  e  la  borsa con regolamento pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione
          deve  essere  pubblicata  nei  modi e nei termini stabiliti
          dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.
              Dalla  relazione  deve inoltre risultare l'elenco delle
          sedi secondarie della societa'.".
              "Art.  2429  (Relazione  dei  sindaci  e  deposito  del
          bilancio).  -  Il  bilancio  deve  essere  comunicato dagli
          amministratori  al  collegio  sindacale,  con la relazione,
          almeno   trenta   giorni   prima   di  quello  fissato  per
          l'assemblea che deve discuterlo.
              Il  collegio  sindacale deve riferire all'assemblea sui
          risultati  dell'esercizio  sociale  e  sulla  tenuta  della
          contabilita',  e  fare  le  osservazioni  e  le proposte in
          ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare
          riferimento  all'esercizio  della  deroga  di  cui all'art.
          2423, comma 4.
              Il   bilancio,   con  le  copie  integrali  dell'ultimo
          bilancio   delle   societa'   controllate  e  un  prospetto
          riepilogativo  dei  dati  essenziali  dell'ultimo  bilancio
          delle  societa' collegate, deve restare depositato in copia
          nella  sede  della societa', insieme con le relazioni degli
          amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che
          precedono  l'assemblea,  e  finche'  sia  approvato. I soci
          possono prenderne visione.
              Il  deposito  delle  copie  dell'ultimo  bilancio delle
          societa'  controllate  prescritto dal comma precedente puo'
          essere  sostituito,  per quelle incluse nel consolidamento,
          dal   deposito  di  un  prospetto  riepilogativo  dei  dati
          essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.".
              "Art.  2430  (Riserva  legale).  -  Dagli  utili  netti
          annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno
          alla  ventesima  parte  di essi per costituire una riserva,
          fino  a  che  questa  non  abbia  raggiunto  il  quinto del
          capitale sociale.
              La  riserva  deve  essere reintegrata a norma del comma
          precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
              Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".
              "Art.  2431  (Sovrapprezzo  delle  azioni).  - Le somme
          percepite  dalla  societa'  per l'emissione di azioni ad un
          prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere
          distribuite   fino  a  che  la  riserva  legale  non  abbia
          raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.".
              "Art.   2432   (Partecipazione   agli   utili).   -  Le
          partecipazioni   agli   utili  eventualmente  spettanti  ai
          promotori,  ai  soci  fondatori  e agli amministratori sono
          computate  sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta
          deduzione della quota di riserva legale.".
              "Art.  2433  (Distribuzione  degli  utili  ai  soci). -
          L'assemblea  che  approva  il  bilancio  [c.c.  2364, n. 1]
          delibera  sulla  distribuzione  degli  utili  ai soci [c.c.
          2262, 2328, n. 7, 2350, 2428].
              Non  possono  essere  pagati dividendi sulle azioni, se
          non   per  utili  realmente  conseguiti  e  risultanti  dal
          bilancio regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].
              Se  si  verifica  una perdita del capitale sociale, non
          puo'  farsi  luogo  a  ripartizione  di utili fino a che il
          capitale   non   sia   reintegrato   o  ridotto  in  misura
          corrispondente [c.c. 2412, 2446].
              I  dividendi  erogati  in violazione delle disposizioni
          del  presente  articolo non  sono  ripetibili, se i soci li
          hanno   riscossi   in   buona  fede  in  base  al  bilancio
          regolarmente   approvato,  da  cui  risultano  utili  netti
          corrispondenti [c.c. 2321].".
              "Art.   2433-bis   (Acconti   sui   dividendi).   -  La
          distribuzione  di  acconti sui dividendi e' consentita solo
          alle  societa'  il  cui  bilancio e' assoggettato per legge
          alla  certificazione  da  parte  di  societa'  di revisione
          iscritte all'albo speciale.
              La  distribuzione  di acconti sui dividendi deve essere
          prevista    dallo    statuto   ed   e'   deliberata   dagli
          amministratori  dopo la certificazione e l'approvazione del
          bilancio dell'esercizio precedente.
              Non  e'  consentita  la  distribuzione  di  acconti sui
          dividendi  quando  dall'ultimo bilancio approvato risultino
          perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
              L'ammontare   degli  acconti  sui  dividendi  non  puo'
          superare   la   minor   somma  tra  l'importo  degli  utili
          conseguiti   dalla   chiusura   dell'esercizio  precedente,
          diminuito  delle  quote  che  dovranno  essere  destinate a
          riserva  per  obbligo  legale  o statutario, e quello delle
          riserve disponibili.
              Gli   amministratori  deliberano  la  distribuzione  di
          acconti  sui dividendi sulla base di un prospetto contabile
          e  di  una  relazione,  dai quali risulti che la situazione
          patrimoniale,   economica   e  finanziaria  della  societa'
          consente  la  distribuzione  stessa. Su tali documenti deve
          essere acquisito il parere del collegio sindacale.
              Il    prospetto    contabile,    la   relazione   degli
          amministratori  e  il parere del collegio sindacale debbono
          restare  depositati in copia nella sede della societa' fino
          all'approvazione  del  bilancio  dell'esercizio in corso. I
          soci possono prenderne visione.
              Ancorche'  sia  successivamente accertata l'inesistenza
          degli  utili  di  periodo  risultanti  dal  prospetto,  gli
          acconti  sui  dividendi erogati in conformita' con le altre
          disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i
          soci li hanno riscossi in buona fede.".
              "Art. 2434 (Azione di responsabilita). - L'approvazione
          del   bilancio   da   parte  della  assemblea  non  implica
          liberazione  degli amministratori, dei direttori generali e
          dei  sindaci  per le responsabilita' incorse nella gestione
          sociale [c.c. 2364, n. 4, 2392, 2393, 2396, 2407].".
              "Art.  2435  (Pubblicazione  del bilancio e dell'elenco
          dei  soci  e  dei  titolari  di diritti su azioni). - Entro
          trenta  giorni  dall'approvazione  una  copia del bilancio,
          corredata  dalla  relazione sulla gestione, dalla relazione
          del  collegio  sindacale  e  dal  verbale  di  approvazione
          dell'assemblea,  deve  essere, a cura degli amministratori,
          depositata  presso  l'ufficio  del registro delle imprese o
          spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata
          [c.c. 2102, 2392, 2626].
              Entro  trenta  giorni dall'approvazione del bilancio le
          societa'  non  quotate in mercato regolamentato sono tenute
          altresi'  a  depositare per l'iscrizione nel registro delle
          imprese   l'elenco   dei   soci   riferito   alla  data  di
          approvazione  del  bilancio,  con  l'indicazione del numero
          delle  azioni  possedute,  nonche' dei soggetti diversi dai
          soci  che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
          sulle  azioni  medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato
          dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
          libro  dei  soci  a  partire dalla data di approvazione del
          bilancio dell'esercizio precedente.".