Art. 13. 1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In particolare: a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata; b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro: 1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione; 2) i requisiti di professionalita' e onorabilita', le ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonche' la disciplina del conflitto di interessi; 3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; c) puo' effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti; d) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile; e) puo' disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f) puo' sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attivita' della fondazione; g) puo' disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 25 del codice civile: "Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [c.c. 16]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [disp. gen. 31]; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 23, 1445, 2377, 2391]. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [c.c. 18, 22].". - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario n. 52.