Art. 13.
  1.  Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del
presente regolamento. In particolare:
    a) approva  le  modificazioni  statutarie,  con  provvedimento da
emanarsi   entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
documentazione;  decorso  tale  termine le modificazioni si intendono
approvate.   Qualora  siano  formulate  osservazioni  il  termine  e'
interrotto  e  ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della
risposta da parte della fondazione interessata;
    b) adotta  atti  di  indirizzo  di  carattere  generale aventi ad
oggetto, tra l'altro:
      1)  i  criteri  ed  i requisiti relativi alla partecipazione di
soggetti privati alla fondazione;
      2)  i  requisiti di professionalita' e onorabilita', le ipotesi
di  incompatibilita'  e  le  cause  che  determinano  la  sospensione
temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni,
nonche' la disciplina del conflitto di interessi;
      3)  i  parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in
base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
    c) puo'  effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati
e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;
    d) esercita  il  potere di annullamento previsto dall'articolo 25
del codice civile;
    e) puo'  disporre,  anche limitatamente a determinate tipologie o
categorie  di  fondazioni  di maggiore rilevanza, che i bilanci siano
sottoposti  a  revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    f) puo'  sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione
e  di  controllo  e nominare un commissario per il compimento di atti
specifici  necessari  per  il  rispetto  delle  norme di legge, dello
statuto  e  delle  disposizioni  ed  atti  di  indirizzo di carattere
generale  emanati  dallo  stesso  Ministero, al fine di assicurare il
regolare andamento dell'attivita' della fondazione;
    g) puo'  disporre,  su indicazione dell'organo di controllo o del
comitato  scientifico,  la  revoca  della  concessione d'uso dei beni
culturali conferiti.
 
          Note all'art. 13:
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del codice civile:
              "Art.    25   (Controllo   sull'amministrazione   delle
          fondazioni).   -   L'autorita'   governativa   esercita  il
          controllo   e   la   vigilanza  sull'amministrazione  delle
          fondazioni   [c.c.   16];   provvede  alla  nomina  e  alla
          sostituzione  degli  amministratori  o  dei rappresentanti,
          quando  le  disposizioni  contenute nell'atto di fondazione
          non  possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori,
          con  provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a
          norme   imperative,   all'atto  di  fondazione,  all'ordine
          pubblico o al buon costume [disp. gen. 31]; puo' sciogliere
          l'amministrazione  e nominare un commissario straordinario,
          qualora  gli  amministratori  non  agiscano  in conformita'
          dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
              L'annullamento  della  deliberazione  non  pregiudica i
          diritti  acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti
          compiuti  in  esecuzione della deliberazione medesima [c.c.
          23, 1445, 2377, 2391].
              Le   azioni   contro   gli   amministratori  per  fatti
          riguardanti   la   loro   responsabilita'   devono   essere
          autorizzate  dall'autorita'  governativa  e sono esercitate
          dal  commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
          amministratori [c.c. 18, 22].".
              - Il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,
          recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni  in materia di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6 febbraio  1996, n. 52", e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  26 marzo  1998,  n.  71,  supplemento
          ordinario n. 52.