Art. 14. 1. Il Ministero puo' disporre lo scioglimento degli organi della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarita' nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione. 2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto di tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attivita' e' controllata dal comitato di sorveglianza. 3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarita' riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della fondazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 6. 4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero. 5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale. 6. Il Ministero dispone l'estinzione della fondazione, in caso di impossibilita' di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 novembre 2001 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 143