Art. 14.
  1.  Il  Ministero  puo' disporre lo scioglimento degli organi della
fondazione  quando  risultino  gravi  e  ripetute irregolarita' nella
gestione,  ovvero  gravi  violazioni  delle disposizioni legislative,
amministrative   e   statutarie,   che   regolano  l'attivita'  della
fondazione.
  2.  Con  il  decreto  di  scioglimento  vengono nominati uno o piu'
commissari  straordinari  ed  un comitato di sorveglianza composto di
tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli
organi  disciolti  e la loro attivita' e' controllata dal comitato di
sorveglianza.
  3.   I   commissari   straordinari   provvedono   a   rimuovere  le
irregolarita'   riscontrate   e  promuovono  le  soluzioni  utili  al
perseguimento  dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario
funzionamento  degli  organi.  Possono proporre la liquidazione della
fondazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 6.
  4.  Ai  commissari  straordinari  spetta l'esercizio dell'azione di
responsabilita'  nei  confronti  dei  componenti dei disciolti organi
della   Fondazione,   sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e  con
l'autorizzazione del Ministero.
  5.  Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese
per tutta la durata della gestione commissariale.
  6.  Il  Ministero dispone l'estinzione della fondazione, in caso di
impossibilita'  di  raggiungimento  dei  fini statutari e negli altri
casi previsti dallo statuto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 27 novembre 2001
                                                  Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 143