Art. 2. 1. Il Ministero puo' partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna. 2. Il conferimento in uso di beni culturali e' finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione dei beni culturali conferiti; b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione; c) integrazione delle attivita' di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualita' e realizzando economie di gestione. 3. In caso di estinzione della fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. Per la definizione di ogni altro rapporto giuridico con le fondazioni, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile. 4. Fermo quanto disposto al comma 3, l'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.