Art. 2.
  1.  Il  Ministero  puo'  partecipare al patrimonio delle fondazioni
anche  con  il  conferimento  in  uso  dei  beni  culturali che ha in
consegna.
  2.  Il  conferimento  in  uso  di  beni  culturali e' finalizzato a
conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
    a) acquisizione  di  risorse  finanziarie sufficienti a garantire
un'adeguata conservazione dei beni culturali conferiti;
    b) miglioramento  della  fruizione  pubblica  dei  beni culturali
conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;
    c) integrazione  delle attivita' di gestione e valorizzazione dei
beni  culturali  conferiti  con  quelle  riguardanti i beni conferiti
dagli   altri   partecipanti   alla   fondazione,  incrementando  nel
territorio   di   riferimento   i   servizi   offerti   al  pubblico,
migliorandone la qualita' e realizzando economie di gestione.
  3.  In  caso  di  estinzione  della  fondazione,  i  beni culturali
concessi  in  uso  dal  Ministero  ritornano  nella disponibilita' di
quest'ultimo. Per la definizione di ogni altro rapporto giuridico con
le  fondazioni,  si  applicano  le disposizioni di legge e del codice
civile.
  4.  Fermo  quanto  disposto  al  comma  3,  l'atto costitutivo o lo
statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo
la liquidazione.