Art. 4. 1. L'organizzazione della fondazione e' determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo. 2. La durata degli organi della fondazione non e' superiore a quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.