Art. 4.
  1.  L'organizzazione  della  fondazione  e'  determinata  dall'atto
costitutivo  e  dallo  statuto  che  si conformano al principio della
distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione,
di consulenza scientifica e di controllo.
  2.  La  durata  degli  organi  della  fondazione non e' superiore a
quattro  anni.  Ciascun  componente  puo' essere riconfermato per una
sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta
in carica fino a tale scadenza.