Art. 6. 1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformita' agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa. 2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica. 3. Lo statuto determina la composizione di tale organo: a) assicurando l'apporto di personalita' che, per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali; b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti; c) stabilendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in funzione dell'entita' dei rispettivi conferimenti.