Art. 6.
  1.  L'organo  con  funzioni  di indirizzo determina, in conformita'
agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e
verifica i risultati della gestione amministrativa.
  2.  Lo  statuto  prevede  che  tale organo sia sempre competente in
materia  di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto
e  dei  regolamenti  interni,  di  nomina  e  revoca  degli organi di
amministrazione e di consulenza scientifica.
  3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:
    a) assicurando     l'apporto    di    personalita'    che,    per
professionalita',   competenza  ed  esperienza,  in  particolare  nei
settori   di   attivita'   della  fondazione,  possano  efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
    b) prevedendo  un  numero  di  componenti  idoneo  ad  assicurare
l'efficace esercizio dei relativi compiti;
    c) stabilendo  modalita'  di  designazione  e di nomina dirette a
consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che
partecipano  alla  fondazione,  anche  in  funzione  dell'entita' dei
rispettivi conferimenti.