Art. 7.
  1.  L'organo  con  funzioni  di amministrazione svolge i compiti di
gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso in merito
agli obiettivi e programmi di attivita' della fondazione.
  2.  Le  funzioni  di  amministrazione  sono  svolte  da  un  organo
collegiale  composto  di  persone  dotate  di  specifica e comprovata
esperienza nei settori di attivita' della fondazione e nella gestione
di enti consimili.
  3.  Lo  statuto  puo'  prevedere che le funzioni di amministrazione
siano  invece  affidate  ad un direttore generale, scelto tra persone
dotate dei requisiti indicati al comma 2.