Art. 7. 1. L'organo con funzioni di amministrazione svolge i compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attivita' della fondazione. 2. Le funzioni di amministrazione sono svolte da un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attivita' della fondazione e nella gestione di enti consimili. 3. Lo statuto puo' prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati al comma 2.