Art. 8.
  1.  L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in
ordine  ai  programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali
nella  disponibilita'  della  fondazione e di promozione di attivita'
culturali.
  2.  L'organo  di  consulenza  scientifica  segnala  al Ministero le
attivita'  della  fondazione difformi rispetto al conseguimento degli
obiettivi  indicati all'articolo 2, proponendo nei casi piu' gravi la
revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
  3.  Le  funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato
scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.
  4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico:
    a) assicurando   l'apporto   di   personalita'   di  riconosciuto
prestigio   nel   campo   della   cultura   e   dell'arte   che,  per
professionalita',   competenza  ed  esperienza,  in  particolare  nei
settori   di   attivita'   della  fondazione,  possano  efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
    b) prevedendo  un  numero  di  componenti  idoneo  ad  assicurare
l'efficace esercizio dei relativi compiti.