Art. 8. 1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilita' della fondazione e di promozione di attivita' culturali. 2. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero le attivita' della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi piu' gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti. 3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi. 4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico: a) assicurando l'apporto di personalita' di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali; b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.