Art. 9.
  1.  Lo  statuto  puo'  prevedere un organo collegiale, composto dei
partecipanti  alla  fondazione diversi dallo Stato, con il compito di
designare   i   propri  rappresentanti  negli  organi  della  persona
giuridica  e  di  formulare periodicamente proposte e pareri circa le
attivita' della fondazione.