La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori
disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti
all'estero).
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27
ottobre 1988, n. 470, e' sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito
negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza
quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina
avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano
tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione
del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi
dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;".
2. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste
elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si
presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza
all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in
apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale
e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovra'
essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore
secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della
legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini
cancellati per irreperibilita' abbiano invece optato per l'esercizio
del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta
all'ufficio elettorale del comune di origine.
3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere,
con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalita' e
del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla
cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono
essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico
nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988
e' sostituito dal seguente:
"2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge
ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli
schedari consolari di cui all'articolo 67 dei decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".
6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 e' sostituito
dal seguente:
"ART. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le
rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli
schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica
i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al
Ministero dell'interno Centro elettronico della direzione centrale
per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la
memorizzazione dei dati raccolti.
2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai
comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni
all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la
previsione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro
degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 puo' essere
prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori
centottanta giorni".
7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e
l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero), cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. - 1. La cancellazione dalle anagrafi degli
italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della
Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1958, n. 136;
c) per morte, compresa la morte presunta
giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita' presunta, salvo prova
contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive
concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di
provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito
della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime
consultazioni che si siano tenute con un intervallo non
inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento
europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi
dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie
locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche
alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione
e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini
italiani residenti all'estero):
"Art. 6. - Salvo quanto disposto dalla legge sulla
elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli
elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante
l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che
il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale
presso il competente ufficio comunale e che la esibizione
della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire
delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel
comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale
piu' rapido".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 6 dell'art. 12
della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero):
"4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore".
"6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la
introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando
staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono
recare alcun segno di riconoscimento".
Nota all'art. 1, comma 4:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della
citata legge 27 dicembre 2001, n. 459:
"1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli
schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1".
Note all'art. 1, comma 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge
27 ottobre 1988, n. 470, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. - 1. La rilevazione dei cittadini italiani
all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei
cittadini residenti in Italia.
2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si
svolge ricavando i dati personali disponibili citati
all'art. 10 dagli schedari consolari di cui all'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200.
3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a
tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i
provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo
svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute piu'
efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in
merito alla rilevazione stessa".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui
poteri consolari):
"Art. 67 (Schedario dei cittadini). - Presso ogni
ufficio consolare e' istituito e mantenuto uno schedario il
piu' possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze
locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.
La iscrizione nello schedario, di cui l'autorita'
consolare puo' rilasciare certificazione, non costituisce
prova dello stato di cittadinanza.
Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati
anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che
producono o possono produrre la perdita della cittadinanza
o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei
medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini
della tutela degli interessi del connazionale".
Nota all'art. 1, comma 7:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
n. 470 del 1988, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. - 1. Le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna
azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle
pubbliche autorita' locali dei nominativi e del recapito
dei cittadini italiani che si trovano nella loro
circoscrizione.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato)".