Art. 2
Disposizioni concernenti l'assunzione
di impiegati temporanei
1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini
italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27
ottobre 1988, n.470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della
presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa
autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle
esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati
temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui
all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei
limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi
rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 152, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
successive modificazioni:
"1. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolati di prima categoria e gli istituti italiani di
cultura possono assumere personale a contratto per le
proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente
complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli
istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto
svolgono le mansioni previste nei contratti individuali,
tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli
uffici all'estero".